Sentenza n. 669/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento di archiviazione dell’istanza -OMISSIS- di rilascio di nulla osta in favore del ricorrente presentata dal datore di lavoro sig. -OMISSIS-, notificato il 14 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del nulla osta connessa alla procedura di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della procedura avviata dal datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 22 del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’impossibilità di concludere il contratto di soggiorno fosse derivata da circostanze non imputabili a lui, ossia dalla mancata produzione, da parte del datore di lavoro, dell’asseverazione richiesta e dalla mancata presentazione del datore presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche perché il visto d’ingresso era ancora valido. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando di non aver ricevuto il preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha rappresentato di aver richiesto più volte al datore di lavoro, mediante raccomandata e PEC, la documentazione integrativa necessaria, inclusa l’asseverazione, e di averlo convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. A fronte dell’inerzia del datore, è stato notificato a quest’ultimo il preavviso di rigetto ed è stata poi adottata l’archiviazione. Ha inoltre dedotto che il lavoratore non era stato direttamente notiziato anche perché l’istanza non conteneva un suo indirizzo o recapito, e che la partecipazione del lavoratore non avrebbe comunque potuto modificare l’esito vincolato della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisivo che il contratto di soggiorno non fosse mai stato sottoscritto per l’inerzia del datore di lavoro, che non aveva prodotto l’asseverazione richiesta né si era presentato presso lo Sportello Unico. Richiamando il Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore; tale istituto non è invece applicabile quando il rapporto non sia mai stato perfezionato mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dalla mancata stipula deriva la revoca o archiviazione del nulla osta, anche se l’inadempimento è imputabile al datore e non al lavoratore. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che la mancata partecipazione procedimentale del ricorrente potesse determinare l’annullamento dell’atto: l’archiviazione costituiva conseguenza diretta e vincolata della mancata stipula del contratto di soggiorno, sicché eventuali osservazioni del lavoratore non avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che nell’istanza non risultava alcun recapito del lavoratore e che il datore era stato invece destinatario delle richieste istruttorie e del preavviso di rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della pretesa al rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione; la decisione esclude che possa operare in assenza di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e poi cessato.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina la procedura di ingresso e di instaurazione del lavoro subordinato dello straniero, comprensiva della sottoscrizione del contratto di soggiorno; la mancata stipula impedisce il perfezionamento della procedura.
art. 7 l. 241/1990
Invocato con riferimento alla partecipazione procedimentale; la mancata comunicazione al lavoratore non incide sull’esito poiché il procedimento era vincolato e l’istanza non indicava un suo recapito.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era stato notificato al datore di lavoro; comunque, la mancata interlocuzione diretta con il lavoratore non è invalidante quando le sue osservazioni non avrebbero potuto modificare l’esito.
art. 21-octies l. 241/1990
Applicato nella sostanza per escludere l’illegittimità derivante dalla mancata partecipazione, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Richiamato quanto alla possibilità di riproporre al Collegio l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dopo la declaratoria di inammissibilità della Commissione.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta inammissibilità dell’istanza costituisce ragione ostativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Richiamato unitamente all’art. 74, comma 2, quale ulteriore fondamento dell’impossibilità di accogliere un’eventuale istanza riproposta al Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha imposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato quando il rapporto non sia mai sorto per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno impedisce il perfezionamento della procedura e legittima l’archiviazione o la revoca del nulla osta, anche quando la mancata stipula dipenda dall’inadempimento del datore di lavoro e non da una condotta del lavoratore straniero.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia dimostrato che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell’atto.
- Quando l’istanza amministrativa non contiene un recapito del lavoratore straniero e gli adempimenti procedurali gravano sul datore di lavoro, l’Amministrazione può legittimamente indirizzare a quest’ultimo le richieste di integrazione e il preavviso di rigetto, purché la mancata stipula renda comunque vincolato l’esito della procedura.
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