Cassazione Civile, Ordinanza n. 01472/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle entrate che irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria in solido a una società cooperativa e a un dipendente di un Comune, per aver la società conferito al dipendente due incarichi retribuiti senza la preventiva autorizzazione dell'ente datore di lavoro, in asserita violazione dell'art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. 165/2001. Il provvedimento fu annullato in primo grado; l'Ufficio propose appello e poi ricorso per cassazione. Nelle more, la parte privata chiese la definizione agevolata della lite ex l. 197/2022, ma l'istanza fu rigettata perché la controversia non sarebbe tributaria. In cassazione l'Agenzia ha prima resistito all'opposizione al diniego di definizione agevolata e poi censurato la sentenza di appello soprattutto per difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la lite non apparteneva alla giurisdizione tributaria perché riguardava una sanzione amministrativa afflittiva non fiscale; gli ulteriori motivi, relativi a violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, della l. 689/1981 e del d.lgs. 546/1992, restavano subordinati.
La decisione
La Corte rigetta l'opposizione al diniego di definizione agevolata, ritenendo rituale e tempestiva la notificazione del diniego via PEC e insussistenti i presupposti per la definizione, perché la lite non è tributaria. Accoglie poi il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando che la controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario ma a quella del giudice ordinario, poiché la sanzione ex art. 53 d.lgs. 165/2001 è una sanzione amministrativa di natura afflittiva e non ha funzione tributaria. Gli altri motivi sono assorbiti. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165/2001
La disposizione prevede una sanzione amministrativa afflittiva per il conferimento e la ricezione di incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; la controversia non ha natura tributaria.
art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
La definizione agevolata è negata perché applicabile solo a controversie effettivamente attribuite alla giurisdizione tributaria.
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
La notificazione del diniego via PEC è valida se ha raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto, anche in presenza di irregolarità formali.
art. 1350, primo comma, n. 13, c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle formalità della notificazione, ma la Corte ritiene decisiva la verifica del raggiungimento dello scopo della notifica.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È il vizio dedotto per il difetto di giurisdizione, ritenuto fondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi ulteriori, rimasti assorbiti dopo l'accoglimento del motivo di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il motivo sulla motivazione apparente della sentenza d'appello, rimasto assorbito.
Le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione quando sul riparto si sono già pronunciate le Sezioni Unite.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per l'ipotesi di acquiescenza implicita al capo sulla giurisdizione, ma non ostativo nel caso concreto.
Citato nel ragionamento sull'ammissibilità del motivo di giurisdizione e sui requisiti di specificità del ricorso.
art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165/2001
Base normativa della sanzione irrogata per incarichi extraistituzionali non autorizzati.
art. 13 e art. 14 L. n. 689/1981
Richiamati nei motivi ulteriori dell'Agenzia, poi assorbiti.
La Corte ribadisce che la giurisdizione tributaria non dipende dal solo fatto che sia parte l'Agenzia delle entrate, ma dalla natura tributaria del rapporto sottostante.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente, non esaminato per assorbimento.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria non si radica per il solo fatto che una controversia veda come parte l'Agenzia delle entrate; occorre verificare la natura del rapporto sostanziale sottostante e, in particolare, se la pretesa sia effettivamente tributaria.
- Le sanzioni amministrative aventi natura afflittiva per violazioni non fiscali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano irrogate da un ufficio finanziario.
- La notificazione via PEC di un atto processuale o amministrativo non è nulla per mere irregolarità formali se risulta provato il perfezionamento della consegna e il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto.
- La possibilità di definizione agevolata delle liti presuppone che la controversia rientri effettivamente nell'ambito applicativo previsto dalla legge, quindi nella giurisdizione tributaria quando la norma lo richieda espressamente.
- Se il motivo di ricorso per cassazione sulla giurisdizione è fondato e assorbente, gli ulteriori motivi che investono il merito o vizi motivazionali restano assorbiti.
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