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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11832/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

La società era proprietaria, nel Comune ricorrente, di un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza e di un’area in parte edificabile; l’accatastamento risaliva al 2006. Per il 2001 la società non aveva presentato dichiarazione ICI né versato l’imposta. Il Comune notificò un avviso relativo all’area fabbricabile, determinandone il valore sulla base dei valori comunali; la società lo impugnò e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 127/2010 depositata il 5 novembre 2010, respinse l’appello del Comune, ritenendo non provata l’edificabilità residua dell’area, non sufficientemente chiarito che gli avvisi relativi a fabbricato e terreno riguardassero superfici distinte e non adeguatamente motivato il valore in considerazione dei vincoli, anche ambientali. Il Comune propose sette motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la società non aveva dedotto in giudizio la pertinenzialità dell’area; (2) violazione dell’art. 817 c.c. e della disciplina ICI, oltre a vizio motivazionale, deducendo che la società aveva riconosciuto l’edificabilità di 78.512 mq su una superficie complessiva di 148.528 mq e che le dimensioni erano incompatibili con la pertinenzialità; (3) violazione della regola sull’onere della prova, per avere la CTR addossato al Comune la prova della natura pertinenziale; (4) vizio di motivazione sulla natura edificabile, non avendo considerato che la società aveva chiesto nel 2001 un’autorizzazione per ampliare il centro e ne aveva successivamente richiesto proroghe; (5) violazione della disciplina della base imponibile ICI, contestando la ritenuta duplicazione d’imposta, poiché un avviso riguardava il fabbricato, tassato sul valore contabile, e l’altro l’area, tassata sul valore venale; (6) ulteriore violazione della medesima disciplina, in relazione alla tassazione distinta di fabbricato e area edificabile; (7) violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e vizio motivazionale sul valore dell’area, determinato sulla base di valori comunali. La società, in via condizionata all’accoglimento del ricorso del Comune, contestò inoltre l’irrogazione della sanzione nella misura massima per difetto di motivazione e violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso della società contro l’avviso ICI. Ha ritenuto che la pertinenzialità di un’area edificabile richieda una destinazione concreta, effettiva e stabile al servizio o ornamento del fabbricato, con modificazione oggettiva dei luoghi tale da sterilizzare lo ius aedificandi; nel caso concreto il vincolo non era stato dichiarato e la richiesta di concessione edilizia e delle relative proroghe comprovava l’intenzione edificatoria. Quanto all’edificabilità, essa discende dalla qualificazione urbanistica dell’area secondo il piano regolatore adottato, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi; la base imponibile deve considerare l’area complessivamente e unitariamente, tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità nella determinazione del valore venale. La Corte ha escluso la duplicazione d’imposta perché i due avvisi riguardavano beni e criteri imponibili distinti: il fabbricato, valutato secondo il valore contabile, e l’area, valutata secondo il valore venale. Ha inoltre ritenuto legittimo l’utilizzo dei valori comunali di riferimento, non impugnati, e osservato che l’avviso aveva applicato una riduzione del 20% e che le contestazioni della società sul valore erano generiche e inidonee a contrastarne la fondatezza. La contestazione condizionata della sanzione è stata respinta: la misura massima è stata considerata corretta alla luce dell’omessa dichiarazione e dell’omesso pagamento, della perdita di gettito per annualità non più accertabili, dell’elevato importo evaso e della recidiva. Le spese di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.300, oltre accessori di legge e 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi proposti, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente;

    Il motivo di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato ricompreso nell’accoglimento complessivo del ricorso del Comune; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 817 c.c.

    L’attribuzione della qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c..

    La qualificazione pertinenziale dipende dall’effettiva e concreta destinazione del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale, non dal solo collegamento materiale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), fornendo, ai fini dell’imposta, la nozione di fabbricato ed escludendo l’autonoma tassabilità della relativa area pertinenziale, assoggettata al regime del bene principale, presuppone l’accezione di pertinenza di cui all’art. 817 c.c., rendendo irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico a quell’area attribuisca, di guisa che, quando nella medesima porzione immobiliare coesistano accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo di asservimento rende ininfluente l’altra destinazione, siccome attinente a fini estranei al rapporto con la cosa principale considerata dalla norma tributaria.

    L’area effettivamente pertinenziale non è autonomamente assoggettata a ICI e segue il regime del fabbricato, anche se urbanisticamente edificabile; l’esclusione presuppone però che ricorra un vincolo pertinenziale ai sensi dell’art. 817 c.c.

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Questa Corte ha affermato (Cass. Sez. Un. 25506/06, Cass. 26462/2017 Cass.11176/10; Cass. 20256/08; Cass. 19131/07 ed altre in termini) che: a) la natura edificabile di un’area (ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale) deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (principio fissato – a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992 cit., art. 2, comma 1A, lett. b);

    Ai fini ICI, la natura edificabile deriva dalla qualificazione attribuita all’area dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano necessari la sua approvazione regionale o l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Da ciò consegue che, al fine di determinare in concreto la base imponibile, la valutazione dell’area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (non segmentato in ragione del valore attribuibile alle singole parti che la compongono), tenendo ben presenti i differenti livelli di edificabilità di queste ultime.

    La base imponibile dell’area edificabile è determinata considerando il valore venale dell’area nel suo complesso, senza scorporare le singole porzioni in base alla loro diversa destinazione; i differenti livelli di edificabilità rilevano nella stima del valore complessivo.

  • art. 59, lett. g), L. n. 446/1997

    La Corte di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 52, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall’ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, è legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dalla L. n. 446 cit., art. 59, lett. g), e riassegnato alla giunta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della delimitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni – dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente.

    Le delibere comunali che determinano valori venali di riferimento per zone omogenee sono legittime e costituiscono indici presuntivi di valutazione, utilizzabili dal giudice, pur non avendo natura imperativa.

  • art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L’applicazione delle sanzioni nella misura massima delle sanzioni deve ritenersi corretta atteso che la società non ha mai presentato dichiarazione ICI, nè pagato l’imposta producendo perdita di gettito per gli anni passati non più accertabili e stante l’elevato importo evaso ed il comportamento recidivo da parte di Poste Italiane s.p.a. che non ha mai posto rimedio all’omessa dichiarazione e all’omesso versamento.

    Nel caso esaminato, la misura massima della sanzione è stata ritenuta giustificata dalla persistente omissione dichiarativa e di pagamento, dalla perdita di gettito, dall’entità dell’evasione e dalla recidiva.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un’area edificabile è esclusa dall’autonoma imposizione solo se è provata la sua effettiva e concreta destinazione pertinenziale al servizio o all’ornamento del fabbricato principale. Occorrono una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi e un asservimento stabile, tale da sterilizzare in concreto lo ius aedificandi; non basta un collegamento materiale facilmente rimovibile.
  • La natura edificabile dell’area ai fini ICI si desume dalla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
  • La base imponibile ICI dell’area edificabile è commisurata al valore venale dell’area considerata complessivamente e unitariamente. Le differenze di destinazione o di livello edificatorio delle singole porzioni influiscono sulla stima del valore complessivo, ma non comportano lo scorporo delle porzioni dalla base imponibile.
  • La tassazione del fabbricato secondo il suo valore contabile e quella dell’area edificabile secondo il valore venale non costituiscono doppia imposizione quando gli avvisi riguardano beni imponibili distinti e adottano criteri di determinazione della base imponibile riferiti rispettivamente al fabbricato e al terreno.
  • Le delibere comunali che fissano valori venali di riferimento per aree edificabili omogenee costituiscono legittimi supporti presuntivi e indici di valutazione, ma non hanno natura imperativa; contestazioni generiche del contribuente non sono sufficienti a scalfirne la rilevanza nel caso concreto.
  • La misura massima della sanzione per omessa dichiarazione e omesso versamento può essere ritenuta corretta, in presenza delle circostanze accertate, considerando la perdita di gettito per annualità non più accertabili, l’elevato importo evaso e la recidiva.

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