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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28710/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, maggiori imposte nei confronti del contribuente. In primo grado e poi in appello il contribuente aveva contestato la legittimità dell’atto per difetto di valida sottoscrizione, sostenendo che la delega di firma del funzionario non fosse stata allegata all’avviso e che la documentazione prodotta non consentisse di verificare chi fosse stato effettivamente delegato. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse accolto l’eccezione di nullità della decisione di primo grado fondata su un documento non allegato all’avviso; con il secondo si deduceva la violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 600/1973, assumendo che la cosiddetta disposizione di servizio richiamata come fonte della delega non integrasse una vera delega, anche per la sua genericità e per il richiamo a molteplici atti precedenti non specificamente riferibili all’avviso impugnato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973, è necessario che la delega esista, ma non che sia esibita o allegata al contribuente, trattandosi di atto interno che non incide sul contenuto sostanziale dell’atto impositivo. Ha inoltre ribadito che la delega di firma può essere conferita anche tramite ordini di servizio e può identificare il delegato attraverso la qualifica rivestita, senza necessità di indicazioni nominative o di temporaneità, richiamando precedenti conformi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava i passaggi decisivi dell’atto da cui desumere l’asserita mancanza di contenuti essenziali o l’incompatibilità della delega con i principi di legge. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La censura sulla nullità della decisione di primo grado per mancata allegazione di un documento all’avviso non è stata accolta; nel caso concreto la norma processuale non è stata ritenuta idonea a fondare l’annullamento invocato dal ricorrente.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973

    "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    La delega di firma deve esistere, ma non deve essere allegata o esibita al contribuente; è sufficiente che sia presente nell’organizzazione interna dell’ufficio. La sottoscrizione dell’avviso è valida se la delega è documentata e il sottoscrittore rientra nel perimetro del potere conferito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione fondati sulla violazione di legge.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis

    La Corte distingue la delega di firma dalla delega di funzioni: alla delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 non si applica la disciplina più rigorosa prevista per la delega di funzioni dei dirigenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento, la validità della sottoscrizione non richiede che la delega di firma sia allegata o portata a conoscenza del contribuente; è sufficiente l’esistenza della delega nell’organizzazione interna dell’ufficio.
  • La delega di firma per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è un atto interno e può essere conferita anche mediante ordine di servizio, purché consenta di verificare la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
  • Alla delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 non si applica la disciplina della delega di funzioni prevista per i dirigenti pubblici, trattandosi di istituti diversi sotto il profilo della struttura e dei requisiti formali.
  • In cassazione, la censura che investe il contenuto di un atto amministrativo o di una delega deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione gli elementi decisivi dell’atto su cui fonda la doglianza.
  • La mancata specificazione nel ricorso dei passaggi testuali decisivi dell’atto impugnato impedisce alla Corte di valutarne la legittimità e determina l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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