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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10603/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha chiesto la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sostenendo che la partecipazione al sodalizio fosse cessata nel 2013 (ultima data per la quale vi erano prove) e che, perciò, dovesse applicarsi il regime sanzionatorio piu' favorevole previsto dall'art. 1 comma 1 lett. b-bis del D.L. n. 92/2008 anziché la disciplina piu' sfavorevole introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) della legge n. 69/2015. In subordine il ricorrente ha sostenuto che la questione, pur gia' affrontata in sede cognitiva, poteva essere riesaminata in sede esecutiva ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la questione fosse gia' stata sollevata e decisa nel giudizio di cognizione dalla sentenza n. 12362 del 02/03/2021: l'imputazione era formulata in forma aperta (con riferimento alla perdurante partecipazione) e, pertanto, il momento finale della consumazione coincide con la data della sentenza di primo grado (30/09/2016), allorché risultava gia' vigente la disciplina piu' severa della legge n. 69/2015. La Corte ha inoltre osservato che una limitazione del periodo contestato sarebbe dovuta emergere espressamente nella sentenza di condanna; conseguentemente la pena e' legale e il tentativo di rimettere in discussione la determinazione della pena in sede esecutiva e' inammissibile. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte applica il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di imputazione 'in forma aperta' (partecipazione contestata fino alla sentenza), il momento finale della condotta associativa coincide con la data della sentenza di primo grado; perciò la normativa sanzionatoria da applicare e' quella vigente a tale data.

  • art. 1 comma 1 lett. b-bis del D.L. n. 92 del 2008

    Norma piu' favorevole richiamata dal ricorrente: avrebbe trovato applicazione solo se fosse dimostrato che la partecipazione era cessata prima dell'entrata in vigore della disciplina successiva o comunque se la sentenza di condanna avesse limitato temporalmente la responsabilita'.

  • art. 5 comma 1 lett. c) della legge n. 69 del 2015

    Disciplina piu' grave entrata in vigore prima della data della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma poiche' l'imputazione aperta estende la partecipazione fino al primo grado (30/09/2016).

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati come vizio dedotto dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la questione gia' risolta in sede di cognizione e, pertanto, improduttiva in sede esecutiva.

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilita' di un esame in sede esecutiva di questioni attinenti all'esecuzione; la Corte osserva pero' che tale rimedio non autorizza a rimettere in discussione questioni gia' definitivamente affrontate e decise in sede cognitiva.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilita' di un versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilita' del ricorso; norma applicata nella determinazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se l'imputazione e' formulata 'in forma aperta' (partecipazione contestata fino a data indeterminata o 'fino ad oggi'), il momento finale della condotta va individuato alla data della sentenza di primo grado ai fini dell'applicazione della legge penale nel tempo.
  • Per ottenere l'applicazione di un regime sanzionatorio anteriore e piu' favorevole e' necessario che la sentenza di condanna limiti espressamente il periodo di partecipazione; in mancanza, prevale la contestazione temporale indicata nell'atto di accusa.
  • Questioni gia' decise nel giudizio di cognizione dalla Corte di Cassazione non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva salvo novita' fattuali decisive non rilevabili prima; l'incidente di esecuzione non e' strumento per riesaminare questioni definitive.
  • Chi intende sollevare profili di illegittimita' della pena collegati a vicende temporali deve proporre l'eccezione in sede di cognizione e ottenere che la sentenza di condanna specifichi eventuali limitazioni temporali della responsabilita'.
  • L'onere di provare che la partecipazione si e' effettivamente interrotta anteriormente alla data rilevante grava sul difensore e deve emergere dalla motivazione della sentenza di condanna per incidere sulla determinazione della pena.

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