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Sentenza

Sentenza n. 2221/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa201900193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza fondato su informazioni riservate relative a possibili profili di sicurezza pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di carta di soggiorno di lungo periodo, con posizione lavorativa e reddituale regolare e privo di carichi o procedimenti penali, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza richiamando informazioni acquisite dagli organi di sicurezza, dalle quali risultava il nominativo del ricorrente in una segnalazione relativa a soggetti emersi in operazioni suscettibili di implicazioni per la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché il travisamento dei fatti e l'errore nell'individuazione della persona, prospettando un'ipotesi di omonimia. Ha inoltre contestato la genericità e l'assenza di elementi individualizzanti nella documentazione riservata e ha evidenziato di non aver mai ricevuto contestazioni, misure di prevenzione o misure di sicurezza. È stata altresì censurata la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale, riconducibile agli atti di alta amministrazione, e non come riconoscimento di un diritto soggettivo una volta integrati i requisiti oggettivi. Il diniego può quindi fondarsi su elementi riguardanti la sicurezza pubblica, l'affidabilità personale e l'adesione ai principi costituzionali. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica della correttezza formale e sostanziale del procedimento e all'assenza di vizi macroscopici, quali travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza evidente, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. In presenza di informazioni riservate o classificate, è ammissibile una motivazione attenuata, purché la ratio del diniego sia intelligibile e il giudizio di sintesi non sia apodittico. Nel caso concreto, l'istruttoria disposta dal Collegio ha consentito di verificare la corrispondenza tra il nominativo del ricorrente e quello contenuto nella segnalazione, nonché la persistente attualità degli elementi ostativi. L'assenza di condanne o procedimenti penali non esclude la rilevanza di dati indiziari, circostanze di contesto, frequentazioni o valutazioni prognostiche, non essendo necessario un accertamento di pericolosità tipizzata. La stabile integrazione sociale e lavorativa e il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo non vincolano la valutazione finale. È stata respinta anche la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto, poiché nei procedimenti fondati su informazioni classificate l'esigenza di proteggere il segreto e le fonti informative può derogare alla partecipazione procedimentale. Il provvedimento è stato ritenuto immune da travisamento, illogicità manifesta e sviamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dello Stato e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo alla naturalizzazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego fondato su informazioni riservate può essere sintetica o attenuata, purché renda intelligibile la ratio della decisione e dia conto di un giudizio amministrativo non apodittico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti basati su informazioni classificate o riservate, l'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto può essere derogato quando la partecipazione risulti incompatibile con la tutela del segreto e delle fonti informative.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso l'illegittimità del provvedimento, ritenendo adeguata l'istruttoria e la motivazione e non ravvisando vizi sostanziali.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, anche quando siano integrati i requisiti oggettivi previsti dalla legge, resta espressione di un potere ampiamente discrezionale dello Stato e può essere negata per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, all'affidabilità personale o alla compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza fondato su valutazioni di sicurezza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma deve verificare la correttezza dell'istruttoria, l'intelligibilità della motivazione e l'assenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza evidente.
  • Quando il diniego si fonda su informative riservate o classificate, è legittima una motivazione attenuata che non divulghi i dati sensibili o le fonti, purché consenta di comprendere la ragione essenziale della decisione e sia sorretta da un giudizio di sintesi non apodittico.
  • La valutazione ostativa alla concessione della cittadinanza può basarsi su elementi indiziari, circostanze di contesto, frequentazioni e prognosi sull'affidabilità futura, senza necessità di una condanna penale, di procedimenti pendenti o dell'accertamento di una pericolosità amministrativamente tipizzata.
  • Nei procedimenti di concessione della cittadinanza fondati su informazioni classificate, l'esigenza di tutela del segreto e delle fonti informative può giustificare la deroga alla comunicazione del preavviso di rigetto prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
  • L'assenza di precedenti penali, la stabile integrazione sociale e lavorativa e il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo costituiscono elementi rilevanti della posizione del richiedente, ma non vincolano l'esercizio della valutazione discrezionale finale sulla compatibilità della naturalizzazione con l'interesse della Repubblica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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