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Ordinanza

Ordinanza n. 127/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con il quale alla ricorrente veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio ISBAR della domanda ID 5974714 nella graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 9500 / Piano 2024 ai sensi del vigente art. 15, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4 /2017; deliberazione assunta con lettera del 23.07.2025, notificata in data 1.8.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Giustizia amministrativa202504575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del ricorso amministrativo avverso la variazione del punteggio ISBAR attribuito alla domanda di assegnazione di alloggio nella graduatoria dell'Avviso pubblico n. 9500/Piano 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, comunicato il 23 luglio 2025 e notificato il 1° agosto 2025, con cui è stato respinto il ricorso contro la variazione del punteggio ISBAR della propria domanda nella graduatoria dell'Avviso pubblico n. 9500/Piano 2024, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento regionale n. 4/2017. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto analitico delle singole censure, limitandosi a rilevare che esse richiedono una più approfondita valutazione incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. Il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, individuati quali potenziali controinteressati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha accolto né respinto nel merito le censure. Ha ritenuto che la loro valutazione richiedesse un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare e ha quindi reputato adeguata la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inseriti nella graduatoria dell'Avviso n. 9500/Piano 2024, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Comune entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l'inadempimento è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del ricorso. Il Comune dovrà rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione e mantenere l'avviso online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto che la sommaria cognizione non consentisse di definire le censure e ha disposto la sollecita fissazione del merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di garantire la tutela cautelare mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando l'approfondimento necessario non è compatibile con la fase cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    In presenza di un elevato numero di controinteressati, costituisce, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., il presupposto per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 15, comma 3, Regolamento regionale n. 4/2017

    È indicato quale base normativa del provvedimento comunale di variazione del punteggio ISBAR, senza che l'ordinanza ne espliciti l'interpretazione sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la valutazione delle censure cautelari richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può garantire provvisoriamente la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza necessariamente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • In una controversia relativa a una graduatoria per l'assegnazione di alloggi pubblici, tutti i soggetti inseriti nella graduatoria possono assumere la qualità di potenziali controinteressati se l'accoglimento del ricorso può pregiudicare la loro posizione.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione e subordinando la procedibilità del ricorso alla prova dell'adempimento.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può imporre all'amministrazione la pubblicazione dell'avviso sul proprio sito istituzionale, il rilascio dell'attestazione di pubblicazione e il mantenimento online dell'avviso sino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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