Sentenza n. 14970/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’ammissione ai benefici di cui agli artt. 11 e 12 del d.l. n. 149/2013 per carenza di rappresentanza parlamentare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Commissione di garanzia che aveva respinto la richiesta di accesso, per l’anno 2023, ai benefici consistenti nelle detrazioni per le erogazioni liberali e nella ripartizione volontaria del due per mille dell’IRPEF. Ha dedotto la violazione dell’art. 10 del d.l. n. 149/2013 e l’eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, una componente politica riferibile al partito era presente nel gruppo misto della Camera e del Senato sia al momento della presentazione della domanda, sia nel periodo entro il quale la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi; pertanto, il requisito della rappresentanza parlamentare avrebbe dovuto essere valutato con riferimento alla data della domanda, presentata prima dell’insediamento della nuova legislatura. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n. 149/2013, in relazione agli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost., per la limitazione dei benefici ai partiti dotati di rappresentanza parlamentare. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della Camera dei Deputati e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, sostenendo comunque nel merito la carenza del requisito di rappresentatività attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari. Ha ritenuto che l’art. 10 del d.l. n. 149/2013 debba essere interpretato in modo logico-sistematico, considerando non soltanto il possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda, ma anche la loro attualità rispetto all’anno d’imposta cui si riferiscono i benefici. Il termine del 30 novembre dell’anno precedente e il successivo termine di trenta giorni per la decisione della Commissione sono funzionali a una verifica uniforme, riferita a tutti i partiti e a un preciso periodo temporale, nel rispetto della certezza del diritto, della trasparenza e della par condicio. Non è quindi sufficiente che il partito abbia avuto una rappresentanza parlamentare al momento della presentazione anticipata dell’istanza, se tale rappresentanza è venuta meno in conseguenza dell’avvio della nuova legislatura. Poiché il ricorrente non disponeva di rappresentanza parlamentare né alla scadenza del 30 novembre 2022 né alla data della deliberazione del 23 dicembre 2022, difettava del requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lett. a), del d.l. n. 149/2013. Il giudice ha inoltre escluso i prospettati profili di irragionevolezza e di contrasto costituzionale, ravvisando un logico collegamento tra l’accesso ai benefici e la sussistenza di effettivi indici di rappresentatività. Le spese sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 149/2013
I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale richiedono l’accesso ai benefici. La commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.
La norma richiede che i requisiti di rappresentatività siano posseduti al momento della domanda e mantengano carattere di attualità, con riferimento a un periodo unitario collegato all’anno d’imposta e individuato nella scadenza del 30 novembre e nella successiva decisione della Commissione.
art. 10, comma 2, lett. a), d.l. n. 149/2013
cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto
La rappresentanza parlamentare rilevante ai fini dei benefici deve essere effettiva e attuale; non è sufficiente una rappresentanza riferita alla legislatura precedente, venuta meno prima della scadenza del termine per la verifica dei requisiti.
art. 11 d.l. n. 149/2013
Prevede il beneficio delle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, subordinatamente al possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 10.
art. 12 d.l. n. 149/2013
Disciplina la ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF, anch’essa subordinata ai requisiti di cui all’art. 10.
art. 4 d.l. n. 149/2013
Istituisce il registro nazionale dei partiti politici, la cui iscrizione costituisce uno dei presupposti per l’accesso ai benefici.
art. 18 d.l. n. 149/2013
Definisce i partiti politici rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina, mediante il riferimento alla presentazione di candidature o alle ipotesi di rappresentanza indicate dall’art. 10.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per i partiti politici, il requisito della rappresentanza parlamentare deve essere non solo posseduto al momento della presentazione della domanda, ma anche attuale rispetto al periodo di riferimento del beneficio.
- Quando la legge fissa un termine unitario per la presentazione delle domande e un termine successivo per la decisione dell’amministrazione su una pluralità di istanze, i requisiti di accesso devono essere valutati con riferimento a una situazione temporale uniforme, così da garantire certezza del diritto, trasparenza e par condicio tra i richiedenti.
- La rappresentanza parlamentare maturata nella legislatura precedente non è sufficiente per l’accesso ai benefici riferiti all’anno successivo se è venuta meno prima della scadenza del termine legale per la presentazione delle domande o prima della decisione amministrativa.
- È ragionevole subordinare benefici pubblici destinati ai partiti politici alla presenza di effettivi e attuali indici di rappresentatività, poiché tale requisito mantiene un collegamento funzionale tra il beneficio e la rappresentanza politica del destinatario.
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