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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35718/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2006, notificato il 30/12/2015, che aveva recuperato a tassazione "redditi diversi" per €965.520,00 ritenuti proventi illeciti derivanti dall'evasione IVA posta in essere da Wisper S.r.l., società cosiddetta "cartiera". Questione centrale: se potesse essere imputato al signor Arzillo, quale amministratore di fatto della società, il provento dell'evasione e se, in base all'art. 14, co. 4, L. n. 537/1993 e alle regole sulle presunzioni, spettasse al contribuente l'onere di provare il contrario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate (relativo all'applicazione della presunzione di cui all'art. 14, co. 4, L. n. 537/1993 e all'onere probatorio), ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente per mancanza di interesse (essendo parte totalmente vittoriosa nei gradi di merito). La sentenza della CTR è stata cassata, con rinvio alla Commissione territoriale della Campania in diversa composizione anche per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14, co. 4, L. n. 537/1993

    La norma è stata interpretata come fonte di una presunzione secondo la quale i proventi dell'evasione realizzata tramite una "cartiera" sono imputabili all'amministratore di fatto, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del soggetto imputato, il quale deve dimostrare che le somme non sono entrate nella sua disponibilità.

  • artt. 2727 e ss. c.c. (regole sulle presunzioni)

    Richiamate per evidenziare che le presunzioni in materia tributaria possono essere utilizzate per ricollegare proventi illeciti al contribuente; la CTR è stata censurata per essersi discostata impropriamente dalle regole sulle presunzioni.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Citato nel motivo di censura: la Corte ha valutato l'applicabilità delle norme tributarie e delle presunzioni ai fini dell'imputazione dei redditi diversi derivanti da attività illecite.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come presidio procedurale in materia di riscossione e accertamento: la Corte ha osservato che la materia dei redditi è regolata in via presuntiva, consentendo di ritenere che l'amministratore di fatto possa aver direttamente introitato i proventi dell'evasione.

  • art. 19, d.lgs. n. 46/1999

    Richiama la regolazione normativa della materia tributaria e la possibilità di procedere in via presuntiva per l'accertamento dei redditi.

  • art. 2, d.lgs. n. 128/2015

    Citato nel ricorso incidentale relativo alla decorrenza dei termini (termine raddoppiato per l'accertamento): la questione è stata però ritenuta non decisiva perché il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 43 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso incidentale in riferimento alla disciplina ratione temporis; la Corte ha però escluso l'ammissibilità del motivo incidentale per carenza di interesse.

  • art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali invocate dall'Agenzia nella censura sulla valutazione della sentenza di merito; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle regole processuali in relazione alla valutazione delle presunzioni e dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Se un soggetto è accertato come amministratore di fatto di una "cartiera" che emette fatture per operazioni inesistenti, può operare una presunzione che i proventi dell'evasione siano entrati nella sua disponibilità e siano imponibili come "redditi diversi"; l'onere di provare il contrario grava sul contribuente.
  • L'assenza di evidenze contabili o documentali non esclude la possibilità di accertamento fiscale quando sussistono indici di frode e ricostruzioni basate su indagini penali e fiscali: le presunzioni e le regole sull'id quod plerumque accidit possono legittimare il recupero a tassazione.
  • Gli atti di indagine penale (es. informativa della Guardia di Finanza) possono essere assunti come elementi istruttori nel processo tributario ma devono essere valutati dal giudice tributario nel contesto delle regole probatorie e delle presunzioni; non costituiscono automaticamente prova assoluta.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando la parte è risultata totalmente vittoriosa nei gradi di merito, poiché manca l'interesse impugnatorio sulla parte della decisione che si vuol censurare.
  • Le questioni relative alla decorrenza e al raddoppio dei termini di accertamento (decadenza) devono essere valutate attentamente nella loro dimensione temporale e di notifica; tuttavia, se la questione è sollevata da parte che ha ottenuto la vittoria nei gradi precedenti, il giudice di legittimità può dichiarare il relativo motivo incidentale inammissibile per carenza di interesse.

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