Sentenza n. 398/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2023, di cui in G.U. del 9 gennaio 2024, avente ad oggetto “Ricostituzione del comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Toscana”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra citati, comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 ottobre 2024: - del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024, depositato nel procedimento in epigrafe dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 12 agosto 2024 e pubblicato in G.U. del 23 agosto 2024, avente ad oggetto la “Ricostituzione del comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Toscana”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra citati, comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 agosto 2024 di ricostituzione del comitato regionale dell’INPS, con attribuzione alla ricorrente di due seggi anziché tre
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzazione sindacale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto del 6 dicembre 2023, lamentando la perdita di un seggio nel comitato regionale dell’INPS rispetto alla precedente consiliatura. A seguito del riesame ordinato dal TAR in sede cautelare, il decreto è stato sostituito dal decreto del 6 agosto 2024, anch’esso impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto, in particolare, lo svilimento della propria rappresentatività sindacale, la violazione dei criteri rilevanti per determinarla, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. Ha contestato che l’amministrazione avesse valorizzato soprattutto il numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti e la partecipazione alle controversie individuali, senza considerare adeguatamente il numero degli iscritti, la diffusione territoriale, il numero dei lavoratori effettivamente coperti dai contratti collettivi e gli ulteriori elementi indicativi della rappresentatività. Ha inoltre censurato l’utilizzo di dati risalenti al 31 dicembre 2021, acquisiti nel novembre-dicembre 2022 e non aggiornati al momento dell’adozione del decreto. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, sostenendo che la ricorrente non avesse dimostrato che una diversa distribuzione dei seggi le avrebbe attribuito il terzo seggio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del decreto del 6 dicembre 2023, ritenendo che esso fosse stato integralmente sostituito dal decreto del 6 agosto 2024, adottato quale consapevole riedizione della medesima funzione amministrativa e non come mera attività esecutiva della pronuncia cautelare. Ha quindi esaminato i motivi aggiunti. I motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione sono stati ritenuti ammissibili e fondati. Sebbene il nuovo decreto elencasse i criteri per valutare la rappresentatività e descrivesse le modalità di raccolta dei dati, non chiariva quale peso avesse ciascun criterio, come i criteri fossero stati combinati e come si fosse giunti alla graduatoria finale e alla ripartizione dei seggi. La documentazione prodotta dall’amministrazione indicava i dati utilizzati, ma non spiegava il percorso valutativo. Inoltre, i dati erano risalenti a oltre due anni prima e non erano stati aggiornati, nonostante nel frattempo fossero mutati, compromettendo l’attendibilità della valutazione. Il riferimento generico al pluralismo rappresentativo non era sufficiente a giustificare né la riduzione della rappresentanza della ricorrente né l’ammissione al comitato di sei organizzazioni anziché di un numero diverso. Il TAR ha escluso la necessità della prova di resistenza, poiché l’annullamento comporta una nuova valutazione amministrativa senza presupporre che alla ricorrente spetti certamente il terzo seggio. Ha annullato il decreto del 6 agosto 2024, assorbendo le ulteriori censure. I Ministeri sono stati condannati alla rifusione delle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori; le spese nei rapporti con le altre organizzazioni sindacali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 639/1970
La disposizione è richiamata quale base normativa per la ricostituzione del comitato regionale dell’INPS.
art. 42 l. n. 88/1989
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 33 d.P.R. n. 639/1970.
Statuto dei lavoratori del 1970
È richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai criteri di rappresentatività sindacale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione deve distribuire seggi in un organo collegiale sulla base della rappresentatività di organizzazioni sindacali, non è sufficiente elencare i criteri astrattamente rilevanti e indicare i dati raccolti: il provvedimento deve rendere comprensibili il peso attribuito a ciascun criterio, le modalità della loro combinazione e il percorso logico che conduce alla graduatoria e alla ripartizione dei seggi.
- La motivazione di un provvedimento fondato su una valutazione comparativa della rappresentatività non può essere sostituita dal mero richiamo al pluralismo rappresentativo; devono essere esplicitate le ragioni concrete della diversa attribuzione dei seggi tra le organizzazioni interessate.
- In procedimenti valutativi basati sulla rappresentatività attuale delle organizzazioni, l’amministrazione deve utilizzare dati sufficientemente aggiornati. L’impiego di dati risalenti a un periodo ormai distante dall’adozione del provvedimento, quando nel frattempo siano intervenuti mutamenti rilevanti, può compromettere l’attendibilità dell’istruttoria e determinare l’illegittimità dell’atto.
- Quando l’annullamento deriva da carenze istruttorie e motivazionali che impongono una nuova valutazione amministrativa, non è necessario dimostrare che, in esito alla riedizione del potere, il ricorrente conseguirà certamente il risultato sostanziale auspicato; è sufficiente l’interesse a ottenere una nuova valutazione conforme ai criteri indicati dal giudice.
- La sostituzione integrale e consapevole di un provvedimento impugnato mediante un nuovo atto che riedita la medesima funzione amministrativa determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione originaria, mentre il nuovo atto deve essere autonomamente impugnato.
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