Sentenza n. 83/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 13/01/24 n. 910.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 13 gennaio 2024, n. 910, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, n. 910 del 13 gennaio 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. Il titolo riconosceva a un ricorrente le annualità dal 2020/2021 al 2022/2023, a un'altra ricorrente le annualità dal 2019/2020 al 2022/2023 e a una terza ricorrente l'annualità 2018/2019. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Risultava inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione coattiva del titolo. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito degli importi corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta dei ricorrenti, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione può essere richiesta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza dei relativi presupposti e su richiesta di parte, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti, fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei suoi confronti è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione e la persistente mancata esecuzione del titolo giustificano l'ordine giudiziale di adottare gli atti necessari a dare piena attuazione al comando contenuto nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente alla pronuncia, prevedendo che intervenga in sostituzione dell'amministrazione qualora questa non adempia entro il termine assegnato.
- Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma parametrata agli interessi legali sugli importi dovuti per ciascun giorno di ritardo, con decorrenza dal termine fissato per l'adempimento e cessazione al momento dell'esecuzione o dell'insediamento del commissario ad acta.
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