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Sentenza

Sentenza del 29/01/2018 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Rinuncia del socio ai crediti verso la società - Incasso giuridico - Non è arricchimento - Non imponibile - Capacità contributiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la tassazione dell'importo corrispondente ai crediti verso la società ai quali aveva rinunciato. La questione riguardava il cosiddetto "incasso giuridico": secondo l'Amministrazione finanziaria, la rinuncia avrebbe prodotto un reddito imponibile come se il socio avesse incassato il credito e lo avesse successivamente destinato alla società. Il ricorrente ha sostenuto invece che la rinuncia non comporta alcuna monetizzazione o disponibilità finanziaria del credito, ma trasferisce il relativo valore nella partecipazione societaria, senza un incremento patrimoniale autonomamente tassabile al momento della rinuncia.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata accolta. La rinuncia al credito non determina un incasso, neppure giuridico, imponibile immediatamente in capo al socio, poiché il valore del credito si riflette nella partecipazione detenuta nella società. L'eventuale rilevanza reddituale viene quindi differita al momento del definitivo realizzo della partecipazione o di altra effettiva monetizzazione. La tassazione immediata è stata ritenuta incompatibile con il principio di capacità contributiva, in assenza di una concreta disponibilità economica.

Norme richiamate

  • Articolo 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impedisce di assoggettare a imposizione una ricchezza meramente eventuale o non effettivamente conseguita. La rinuncia al credito, di per sé, non costituisce disponibilità monetaria né realizzo immediato.

  • Disciplina fiscale della rinuncia ai crediti del socio

    La rinuncia determina il trasferimento del valore economico del credito nella partecipazione societaria, ma non realizza immediatamente un reddito imponibile in capo al socio rinunciante. La rilevanza fiscale è differita al definitivo realizzo della partecipazione o del relativo valore.

Massime di principio

  • La rinuncia di un socio a un credito verso la società non equivale automaticamente a un incasso imponibile, soprattutto quando non vi sia una concreta disponibilità finanziaria.
  • Il cosiddetto incasso giuridico non può essere applicato in modo automatico se l'operazione produce soltanto una diversa collocazione del valore economico all'interno dell'investimento societario.
  • La tassazione dovrebbe essere collegata a un effettivo incremento patrimoniale o a un concreto realizzo, non a una ricchezza meramente potenziale o incorporata nella partecipazione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la natura del credito, gli effetti contabili e patrimoniali della rinuncia, l'eventuale aumento del valore della partecipazione e il momento in cui tale valore viene effettivamente realizzato.
  • La conclusione può dipendere da circostanze specifiche dell'operazione e non esclude che altre disposizioni antielusive o regole fiscali speciali possano trovare applicazione.

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