Sentenza n. 848/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza Della sentenza del Tribunale di Frosinone , Sezione Lavoro, n.149 del 2024 , depositata il 31 gennaio 2024, notificata il 2 febbraio 2024 e passata in giudicato .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 149 del 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 149 del 2024, depositata il 31 gennaio 2024, notificata il 2 febbraio 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato di ottenere e utilizzare il beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attivazione della carta elettronica per complessivi euro 2.000,00. Nonostante la rituale intimazione e un decreto presidenziale di sollecito, il Ministero non ha fornito prova dell’adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di elementi dimostrativi dell’esecuzione della sentenza civile. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, adottando gli adempimenti necessari e riconoscendo alla ricorrente gli importi indicati nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone, o altro funzionario delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente da apposita istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma prevede il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto anche per gli anni scolastici indicati nel giudicato civile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando l’Amministrazione, ritualmente intimata, non dimostri di avere eseguito una sentenza passata in giudicato recante specifici obblighi di facere o di pagamento a suo carico.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine ultimativo determinato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e a un’apposita istanza della parte interessata.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e liquidato anticipatamente dal giudice, salvo conguaglio sulla base della documentata attività svolta.
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