Cassazione Penale, Sentenza n. 38042/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/05/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP; il ricorrente era indagato per i reati indicati agli artt. 416-ter e 318-321 c.p. (capo 3 e capo 7, quest'ultimo riqualificato dal GIP). Sono stati articolati otto motivi tra i quali: illegittima remotizzazione delle registrazioni/intercettazioni, violazione della garanzia di insindacabilità parlamentare per presunte intercettazioni indirette della deputata, errore di qualificazione giuridica di taluni fatti (es. possibile riconducibilità a corruzione diversa o a remunerazione di voto), illegittimità o carenza delle autorizzazioni per l'uso di captatore IT (trojan), insufficienza della gravità indiziaria, e contestazioni sulle esigenze cautelari in relazione all'eta e allo stato di incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'ottavo motivo relativo alla scelta della misura cautelare: ha annullato l'ordinanza impugnata unicamente sotto il profilo della motivazione circa la custodia cautelare per l'indagato ultrasettantenne e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sulla misura (ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.). Ha invece rigettato il ricorso per il resto, dichiarando gli altri motivi infondati, manifestamente infondati o inammissibili. La Cassazione ha rilevato carenza motivazionale quanto alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza necessarie per mantenere la custodia in carcere di chi ha superato i 70 anni. La Corte ha altresì confermato la utilizzabilità delle intercettazioni ottenute mediante captatore informatico nei limiti previsti dalla normativa (es. intercettazioni disposte nell'ambito di indagini per 416-bis e poi utilizzate per altri reati tra quelli elencati). La decisione non ha determinato l'automatica rimessione in libertà; la Corte ha dato disposizioni ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Norma centrale nell'imputazione relativa allo scambio elettorale politico-mafioso; la Corte prende in considerazione la possibilità di applicazione anche in contesti di mafie 'silenti' e conferma che la valutazione di affiliazione mafiosa è rimessa al giudice di merito
artt. 318 e 321 cod. pen.
Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione richiamati per la riconducibilità delle intercettazioni ottenute per altri reati; la pena prevista li colloca tra i reati per i quali le intercettazioni ex art. 270 possono essere utilizzate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme di impugnazione in Cassazione che regolano i motivi di nullità o vizio di diritto e di motivazione; la Corte ha ritenuto molti motivi generici o inammissibili per mancata specificazione dell'incidenza probatoria
art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Rinvocato dal ricorrente in relazione alla remotizzazione delle registrazioni; la Corte ha valutato il motivo come generico e inammissibile per carenza di specificazione dell'incidenza probatoria
art. 68, comma 3 Cost.
Richiamato in ordine alla protezione dell'insindacabilità parlamentare; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché non emergevano intercettazioni dirette della deputata e i giudici di merito hanno motivato le cautele adottate
art. 319-quater cod. pen.
Richiamato nella discussione sulla qualificazione giuridica della condotta (corruzione); la Corte ha ritenuto la censura come censura di fatto e quindi inammissibile in Cassazione
art. 266, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha interpretato che l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite per reati associativi (ex art. 416-bis) può essere estesa ad altri procedimenti contemplati dal comma 2-bis senza richiedere sempre indicazioni addizionali di luoghi quando l'intercettazione è stata originariamente legittima
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina delle intercettazioni e delle autorizzazioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancanza di motivazione specifica per l'utilizzo del captatore informatico nel contesto fornito dal GIP
art. 614 cod. pen.
Richiamato marginalmente in relazione agli accertamenti svolti; non ha costituito motivo decisivo per la Cassazione
art. 416-bis cod. pen.
Offesa di criminalità organizzata che ha giustificato l'adozione di intercettazioni con captatore informatico; la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare le registrazioni così acquisite anche in procedimenti diversi purché rientranti nelle categorie previste
art. 270, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente l'utilizzabilità dei risultati di captatori informatici disposti per reati associativi anche per la prova di altri delitti elencati; la Corte ha fatto applicazione di tale disciplina per ritenere legittimo l'uso delle intercettazioni
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle esigenze cautelari contestate; norma che indica le esigenze cautelari che giustificano la misura custodiale, esaminate dalla Corte in chiave di gravità indiziaria
art. 275, commi 3-bis e 4 cod. proc. pen.
Comma 4 contiene la presunzione di non adeguatezza della custodia in carcere per chi abbia superato i 70 anni; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari per superare tale presunzione
art. 111 Cost.
Richiamato tra i rilievi costituzionali in tema di giusto processo e motivazione, ma la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da annullare l'ordinanza se non sul punto della motivazione circa l'anzianità
art. 125 cod. proc. pen.
Norma menzionata in relazione alla procedura cautelare; richiamo generale senza che ne scaturisse una diversa soluzione rispetto al merito
art. 86 D.P.R. n. 570/1986
Richiamata dalla difesa in relazione alla qualificazione come 'remunerazione a fronte del voto elettorale'; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e comunque riconducibile a valutazioni di merito
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata dalla Corte per le eventuali misure conseguenti alla decisione di annullamento che non comporta automatica liberazione
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici o che non spiegano l'incidenza probatoria dell'eventuale esclusione di elementi di prova sono spesso dichiarati inammissibili: chi impugna deve indicare come la rimozione della prova incida sulla cosiddetta prova di resistenza
- Le contestazioni che consistono in una diversa interpretazione dei fatti o del contenuto delle intercettazioni sono in gran parte ricadenti nel merito e, quindi, non sono risolvibili in sede di legittimità salvo vizi di diritto evidenti
- Le intercettazioni ottenute mediante captatore informatico disposte per reati associativi (es. art. 416-bis) possono essere utilizzate per altri reati elencati dalla legge (art. 270 e art. 266), senza richiedere sempre una nuova specifica indicazione dei luoghi se l'intercettazione è stata originariamente legittima
- La protezione prevista per i parlamentari richiede che sia dimostrata concretamente la captazione di loro conversazioni o che siano fornite circostanze precise; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a dichiarare illegittima l'intercettazione
- Per mantenere la custodia in carcere nei confronti di un indagato ultrasettantenne è necessaria una motivazione specifica e approfondita che dimostri esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in grado di superare la presunzione di non adeguatezza stabilita dall'art. 275, comma 4
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; interveniene solo per vizi di diritto, di motivazione o per inammissibilità dei motivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →