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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38042/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/05/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP; il ricorrente era indagato per i reati indicati agli artt. 416-ter e 318-321 c.p. (capo 3 e capo 7, quest'ultimo riqualificato dal GIP). Sono stati articolati otto motivi tra i quali: illegittima remotizzazione delle registrazioni/intercettazioni, violazione della garanzia di insindacabilità parlamentare per presunte intercettazioni indirette della deputata, errore di qualificazione giuridica di taluni fatti (es. possibile riconducibilità a corruzione diversa o a remunerazione di voto), illegittimità o carenza delle autorizzazioni per l'uso di captatore IT (trojan), insufficienza della gravità indiziaria, e contestazioni sulle esigenze cautelari in relazione all'eta e allo stato di incensuratezza del ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'ottavo motivo relativo alla scelta della misura cautelare: ha annullato l'ordinanza impugnata unicamente sotto il profilo della motivazione circa la custodia cautelare per l'indagato ultrasettantenne e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sulla misura (ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.). Ha invece rigettato il ricorso per il resto, dichiarando gli altri motivi infondati, manifestamente infondati o inammissibili. La Cassazione ha rilevato carenza motivazionale quanto alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza necessarie per mantenere la custodia in carcere di chi ha superato i 70 anni. La Corte ha altresì confermato la utilizzabilità delle intercettazioni ottenute mediante captatore informatico nei limiti previsti dalla normativa (es. intercettazioni disposte nell'ambito di indagini per 416-bis e poi utilizzate per altri reati tra quelli elencati). La decisione non ha determinato l'automatica rimessione in libertà; la Corte ha dato disposizioni ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma centrale nell'imputazione relativa allo scambio elettorale politico-mafioso; la Corte prende in considerazione la possibilità di applicazione anche in contesti di mafie 'silenti' e conferma che la valutazione di affiliazione mafiosa è rimessa al giudice di merito

  • artt. 318 e 321 cod. pen.

    Reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione richiamati per la riconducibilità delle intercettazioni ottenute per altri reati; la pena prevista li colloca tra i reati per i quali le intercettazioni ex art. 270 possono essere utilizzate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme di impugnazione in Cassazione che regolano i motivi di nullità o vizio di diritto e di motivazione; la Corte ha ritenuto molti motivi generici o inammissibili per mancata specificazione dell'incidenza probatoria

  • art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    Rinvocato dal ricorrente in relazione alla remotizzazione delle registrazioni; la Corte ha valutato il motivo come generico e inammissibile per carenza di specificazione dell'incidenza probatoria

  • art. 68, comma 3 Cost.

    Richiamato in ordine alla protezione dell'insindacabilità parlamentare; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché non emergevano intercettazioni dirette della deputata e i giudici di merito hanno motivato le cautele adottate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla qualificazione giuridica della condotta (corruzione); la Corte ha ritenuto la censura come censura di fatto e quindi inammissibile in Cassazione

  • art. 266, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha interpretato che l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite per reati associativi (ex art. 416-bis) può essere estesa ad altri procedimenti contemplati dal comma 2-bis senza richiedere sempre indicazioni addizionali di luoghi quando l'intercettazione è stata originariamente legittima

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle intercettazioni e delle autorizzazioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancanza di motivazione specifica per l'utilizzo del captatore informatico nel contesto fornito dal GIP

  • art. 614 cod. pen.

    Richiamato marginalmente in relazione agli accertamenti svolti; non ha costituito motivo decisivo per la Cassazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Offesa di criminalità organizzata che ha giustificato l'adozione di intercettazioni con captatore informatico; la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare le registrazioni così acquisite anche in procedimenti diversi purché rientranti nelle categorie previste

  • art. 270, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzabilità dei risultati di captatori informatici disposti per reati associativi anche per la prova di altri delitti elencati; la Corte ha fatto applicazione di tale disciplina per ritenere legittimo l'uso delle intercettazioni

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle esigenze cautelari contestate; norma che indica le esigenze cautelari che giustificano la misura custodiale, esaminate dalla Corte in chiave di gravità indiziaria

  • art. 275, commi 3-bis e 4 cod. proc. pen.

    Comma 4 contiene la presunzione di non adeguatezza della custodia in carcere per chi abbia superato i 70 anni; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari per superare tale presunzione

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra i rilievi costituzionali in tema di giusto processo e motivazione, ma la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da annullare l'ordinanza se non sul punto della motivazione circa l'anzianità

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma menzionata in relazione alla procedura cautelare; richiamo generale senza che ne scaturisse una diversa soluzione rispetto al merito

  • art. 86 D.P.R. n. 570/1986

    Richiamata dalla difesa in relazione alla qualificazione come 'remunerazione a fronte del voto elettorale'; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e comunque riconducibile a valutazioni di merito

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata dalla Corte per le eventuali misure conseguenti alla decisione di annullamento che non comporta automatica liberazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici o che non spiegano l'incidenza probatoria dell'eventuale esclusione di elementi di prova sono spesso dichiarati inammissibili: chi impugna deve indicare come la rimozione della prova incida sulla cosiddetta prova di resistenza
  • Le contestazioni che consistono in una diversa interpretazione dei fatti o del contenuto delle intercettazioni sono in gran parte ricadenti nel merito e, quindi, non sono risolvibili in sede di legittimità salvo vizi di diritto evidenti
  • Le intercettazioni ottenute mediante captatore informatico disposte per reati associativi (es. art. 416-bis) possono essere utilizzate per altri reati elencati dalla legge (art. 270 e art. 266), senza richiedere sempre una nuova specifica indicazione dei luoghi se l'intercettazione è stata originariamente legittima
  • La protezione prevista per i parlamentari richiede che sia dimostrata concretamente la captazione di loro conversazioni o che siano fornite circostanze precise; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a dichiarare illegittima l'intercettazione
  • Per mantenere la custodia in carcere nei confronti di un indagato ultrasettantenne è necessaria una motivazione specifica e approfondita che dimostri esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in grado di superare la presunzione di non adeguatezza stabilita dall'art. 275, comma 4
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; interveniene solo per vizi di diritto, di motivazione o per inammissibilità dei motivi

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