Cassazione Penale, Sentenza n. 41789/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna e, in particolare, deduceva violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: i giudici di merito avevano ridotto la pena base di un terzo per la scelta del rito abbreviato, mentre, trattandosi di contravvenzione, la riduzione prevista dalla norma doveva essere della metà.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, ritenendo che la misura della riduzione per il rito abbreviato, essendo la fattispecie contravvenzionale, dovesse essere la metà della pena base (3 mesi → metà = 1 mese e 15 giorni). Applicando direttamente l'art. 620, lett. i), cod. proc. pen., la Corte ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 2 e 76, comma 3
Le norme sono state ritenute applicabili alla condotta del ricorrente e costituiscono la fattispecie contravvenzionale per la quale è stata pronunciata la condanna.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la misura della diminuzione della pena per il rito abbreviato: per le contravvenzioni la riduzione è della metà (e non di un terzo, misura prevista per i delitti). La Corte ha rilevato la violazione di legge dei giudici di merito per aver applicato erroneamente la riduzione di un terzo.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; la norma è stata applicata per fissare direttamente la pena in 1 mese e 15 giorni.
Massime di principio
- Quando la fattispecie è una contravvenzione, la diminuzione della pena per il rito abbreviato è della metà (art. 442, comma 2 c.p.p.); applicare una diminuzione diversa configura violazione di legge.
- Per i delitti (reati più gravi) la riduzione per il rito abbreviato è invece di un terzo; è fondamentale distinguere correttamente la qualificazione della fattispecie prima di determinare il trattamento sanzionatorio.
- Se la Corte di cassazione rileva un errore di diritto sul calcolo della pena e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, può annullare e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p., evitando il rinvio.
- Nel calcolo della diminuzione della pena espressa in mesi/giorni, applicare la frazione corrispondente (es. metà di 3 mesi = 1 mese e 15 giorni) e trasporre correttamente il risultato in mesi e giorni.
- In ricorso per cassazione è utile dedurre specificamente la violazione normativa sulla misura della diminuzione del rito abbreviato quando la qualificazione del reato come contravvenzione o delitto influisce sul tipo di sconto applicabile.
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