Cassazione Civile, Ordinanza n. 10457/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di prestazione professionale avente ad oggetto la progettazione e direzione lavori di due immobili. La società committente aveva agito per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale; il professionista aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere compensi asseritamente residui e il risarcimento del danno da ingiusta accusa di imperizia. In appello il professionista aveva ottenuto solo un parziale accoglimento della domanda sui compensi. Con il ricorso per cassazione egli ha articolato cinque motivi: il primo, riferito a un immobile, denunciava violazione di norme processuali per avere la corte territoriale ritenuto non provate attività professionali successive a una certa fattura, assumendo che la CTU le avrebbe invece evidenziate e che essa non fosse stata correttamente valutata; il secondo lamentava vizio di motivazione/violazione di norme processuali per avere la corte limitato l’esame ai lavori successivi a una data, senza considerare coerentemente anche quelli precedenti; il terzo deduceva violazione del giudicato interno, sostenendo che l’accertamento del tribunale sul disconoscimento di una quietanza non era stato impugnato; il quarto denunciava ultrapetizione per asserita limitazione dell’indagine ai soli lavori successivi a una data; il quinto insisteva sulla violazione delle norme sulla prova e sull’onere probatorio, contestando che non fossero stati considerati disegni e progetti firmati dal professionista come prova dell’attività svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: per il primo profilo, i giudici di merito avevano valutato unitariamente CTU e prove testimoniali e avevano concluso che i lavori anteriori alla fattura risultavano già saldati e che non vi era prova di ulteriori attività non pagate; per i motivi relativi al secondo immobile, la corte territoriale aveva correttamente limitato il proprio esame a quanto devoluto con l’appello, ossia ai lavori successivi alla data indicata, e la questione della quietanza disconosciuta non risultava utilmente colpita dalla censura. È stata quindi confermata la decisione impugnata, con declaratoria di inammissibilità e senza spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non può essere sostituita in cassazione se la censura non colpisce la ratio decidendi.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ritiene inammissibile il motivo perché tende a una rivalutazione del merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre un preteso vizio motivazionale; la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie il percorso argomentativo effettivo della sentenza impugnata.
art. 157 c.p.c.
Citato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte ravvisi una violazione utile a fondare il ricorso.
art. 194 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio; la Corte osserva che la CTU è stata in realtà valutata insieme alle altre prove.
art. 329 c.p.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su un accertamento del primo giudice; la Corte ritiene che la censura non incida sulla ratio della decisione d’appello.
art. 112 c.p.c.
Dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata ultrapetizione, poiché l’appello riguardava i lavori successivi alla data indicata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto e l’apprezzamento dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che la mancanza di prova sufficiente dell’attività successiva preclude l’accoglimento della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale base normativa dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in conseguenza dell’esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della consulenza tecnica d’ufficio.
- La censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si confronta con una ricostruzione diversa e non decisiva della motivazione.
- Il giudice di merito può valutare la CTU insieme alle altre prove e trarne un convincimento complessivo sulla prova o meno dell’attività svolta e del relativo credito.
- Quando la domanda o l’impugnazione siano delimitate temporalmente o per oggetto dalle allegazioni di parte, il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide entro quel perimetro.
- La deduzione del giudicato interno richiede che la doglianza colpisca puntualmente il capo o la statuizione effettivamente coperti da acquiescenza; in difetto, la censura non è idonea a sovvertire la decisione.
- La mancata prova di attività professionali ulteriori rispetto a quelle già fatturate e saldate impedisce il riconoscimento di compensi residui, essendo onere del professionista dimostrare le prestazioni non remunerate.
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