Sentenza n. 356/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’annullamento - della nota della Regione Molise n. 28467 del 14 febbraio 2023, avente per oggetto “autorizzazione unica ai sensi art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. Impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7,48176 Mwp ubicato in territorio Martarosa di Campomarino – Ditta Proponente: REI Lancia srl”, con la quale è stato comunicato che “l’impianto ricade tra quelli al di fuori della soglia prevista alla L.R. 22/2009”; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa la nota della Regione n. 110010 del 24 giugno 2022, avente per oggetto “REI Lancia s.r.l., Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA – art. 19 d.lgs. 152/2006. Impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7,48176 Mwp ubicato in territorio Martarosa di Campomarino – Comunicazione e richiesta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che aveva ricompreso un impianto agrivoltaico tradizionale nella soglia regionale di 500 MW prevista per gli impianti fotovoltaici a terra
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, per un impianto agrivoltaico tradizionale della potenza nominale di 7,48176 MW. La Regione aveva comunicato che l’impianto ricadeva tra quelli soggetti alla soglia complessiva regionale di 500 MW e non poteva quindi beneficiare dell’esenzione prevista per gli impianti agrivoltaici. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 2 e 4, della l.r. Molise n. 22/2009, come modificato dall’art. 7, comma 16, della l.r. Molise n. 8/2022, dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 12 delle preleggi, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta. In subordine ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 22/2009 per contrasto con gli artt. 97 e 117, comma 3, Cost. La Regione ha eccepito il carattere endoprocedimentale e non immediatamente lesivo della nota e ha sostenuto che la documentazione definisse l’impianto talvolta come fotovoltaico e solo talvolta come agrivoltaico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo immediatamente lesiva la nota regionale. Sebbene formalmente interlocutoria, essa aveva stabilito una qualificazione normativa dell’impianto idonea a determinare un aggravamento e uno stallo sostanziale del procedimento autorizzatorio, ancora pendente dopo anni, incidendo sulla pretesa della società a una definizione tempestiva e corretta dell’istanza. Nel merito, il ricorso è stato accolto per fondatezza del primo motivo. L’art. 3, comma 2, della l.r. n. 22/2009 pone la soglia di 500 MW per gli impianti fotovoltaici a terra, mentre il comma 4, nella versione introdotta dalla l.r. n. 8/2022, esclude da tale limite gli impianti agrivoltaici. Secondo il TAR, l’interpretazione letterale e logico-funzionale della disposizione comprende tutti gli impianti agrivoltaici conformi alle linee guida ministeriali, tanto tradizionali quanto avanzati, senza che il riferimento al PNRR restringa l’esenzione ai soli impianti di nuova generazione. Poiché la modifica legislativa era entrata in vigore prima della presentazione dell’istanza e l’impianto possedeva le caratteristiche tecniche dell’agrivoltaico tradizionale ed era conforme alle linee guida ministeriali, esso doveva beneficiare dell’esenzione dalla soglia. La Regione ha quindi errato nell’applicare il limite di saturazione e ha adottato una nota viziata anche da carenza di istruttoria e motivazione. Il motivo subordinato di illegittimità costituzionale è stato assorbito in applicazione del principio della ragione più liquida. La nota è stata annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi conformativi. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, l.r. Molise n. 22/2009
è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 Mw
La disposizione stabilisce la soglia generale di potenza complessiva regionale per gli impianti fotovoltaici a terra.
art. 3, comma 4, l.r. Molise n. 22/2009
sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 ... gli impianti agrovoltaici
La disposizione, nella formulazione vigente dopo la modifica del 2022, esclude dalla soglia di 500 MW l’intera categoria degli impianti agrivoltaici, senza distinguere tra impianti tradizionali e avanzati.
art. 7, comma 16, l.r. Molise n. 8/2022
Ha modificato l’art. 3, comma 4, della l.r. n. 22/2009 introducendo gli impianti agrivoltaici tra le tipologie esentate dalla soglia di potenza.
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina l’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
art. 12 preleggi
Impone di valorizzare il significato proprio delle parole della disposizione; applicato dal TAR, conduce a riferire l’esenzione all’intera categoria degli impianti agrivoltaici.
art. 3 l. 241/1990
Rileva quanto all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; la nota regionale ne risultava priva in misura adeguata a giustificare la restrizione applicata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge regionale esclude dalla soglia massima di potenza autorizzabile gli impianti agrivoltaici senza introdurre ulteriori specificazioni, l’esenzione opera per l’intera categoria, comprendendo sia gli impianti agrivoltaici tradizionali sia quelli avanzati, purché conformi alle pertinenti linee guida ministeriali.
- Il riferimento, contenuto nella disposizione regionale, agli obiettivi di sostenibilità del PNRR costituisce indicazione della finalità normativa e non autorizza l’amministrazione a restringere l’esenzione ai soli impianti agrivoltaici di nuova generazione in assenza di una limitazione espressa nel testo legislativo.
- Un atto formalmente endoprocedimentale è immediatamente impugnabile quando, per il suo contenuto sostanzialmente provvedimentale, impone una qualificazione o una regola applicativa che aggrava ingiustificatamente il procedimento e determina uno stallo o una preclusione concreta allo sviluppo più favorevole dell’istanza.
- L’amministrazione che ricomprenda un impianto agrivoltaico nella soglia generale di potenza, nonostante l’esenzione legislativa, adotta un atto illegittimo per erronea interpretazione della normativa, nonché per difetto di istruttoria e motivazione quando non espliciti l’iter logico posto a fondamento della qualificazione restrittiva.
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