Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 04/02/2025 che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni. La ricorrente deduceva: 1) difetto di motivazione e mancata risposta ai rilievi di gravame, ritenendo insufficiente il generico richiamo al casellario giudiziale; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che i reati contestati riguardavano somme esigue inidonee a costituire fonte di sostentamento e richiamando la sentenza Corte cost. n. 24/2019 sul requisito dei proventi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il giudizio di pericolosita' sociale, richiamando la pluralita' di reati e le condanne (anche passate in giudicato) posti in essere in modo seriale dal 2019 al 2023, e avendo valutato che tali condotte erano idonee a produrre reddito illecito. Per tali ragioni la censura sulla presunta esiguita' dei proventi e' stata considerata una valutazione di merito non ammissibile in cassazione. Conseguentemente la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b
La disposizione e' stata interpretata secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale come richiedente un 'triplice requisito': a) delitti commessi abitualmente nel tempo; b) che abbiano effettivamente generato profitti illeciti; c) i quali costituiscano o abbiano costituito il reddito principale o una componente significativa dello stesso. Tale interpretazione e' richiamata per fondare la sorveglianza speciale.
art. 4, comma 1, lett. c)
Richiamato quale presupposto applicativo della misura di prevenzione: riguarda la categoria di soggetti ritenuti stabilmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Normativa storica in materia di misure di prevenzione; richiamata per delimitare il controllo giurisdizionale e la possibilita' di ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Predisposizione relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha evidenziato che in materia di prevenzione il ricorso e' ammesso soltanto per violazione di legge e non per semplice rivalutazione del merito o della motivazione quando questa non e' mancante o puramente apparente.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Limita esplicitamente la possibilita' di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge, confermando il criterio di restrizione del sindacato di legittimita' sui provvedimenti di prevenzione.
art. 13, secondo comma, Cost.
Richiede che la motivazione del provvedimento indichi in modo puntuale gli elementi di fatto a fondamento della misura; richiamato in relazione all'onere motivazionale sui 'triplice requisito'.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Ha precisato i limiti di tassativita' sostanziale e ha delineato il contenuto dell'art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, richiedendo la prova dei tre requisiti (abitudine, profitti effettivi, rilevanza dei profitti per il reddito) sulla base di elementi di fatto adeguatamente motivati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata dalla Corte nella misura stimata di euro 3.000.
Corte EDU, De Tommaso c. Italia (giurisprudenza europea richiamata)
Richiama il principio che il presupposto necessario della misura di prevenzione deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi; la Corte di merito deve valutare elementi concreti e documentati.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione e' ammesso prevalentemente per violazione di legge: censure generiche sulla motivazione o rivalutazioni del merito sono, di regola, inammissibili.
- Per applicare la sorveglianza speciale per 'vivere abitualmente dei proventi di attivita' delittuose' occorre provare tre elementi: a) condotte delittuose abituali nel tempo; b) che abbiano effettivamente generato profitti illeciti; c) i proventi siano stati il reddito principale o una componente significativa del reddito (Corte cost. n.24/2019). La motivazione deve indicare elementi di fatto precisi per ciascun requisito.
- L'esiguita' dei proventi non esclude automaticamente la misura: quello che conta e' la valutazione complessiva e la prova, caso per caso, dell'effettiva rilevanza reddituale dei proventi illeciti. Una deduzione generica di 'importi esigui' senza valutazione probatoria non e' di per se' decisiva.
- La Corte di merito puo' legittimamente inferire la dedizione abituale a reati e l'uso dei proventi illeciti come fonte di sostentamento dal quadro generale della carriera criminale (pluralita' di reati, condanne, serialita' delle condotte), se adeguatamente motivato.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, sono previste sanzioni economiche per la parte ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.).
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