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Sentenza

Sentenza n. 1915/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio – inadempimento formatosi sull'atto di invito e diffida, inviato il 12/09/2025 mediante p.e.c., con cui il ricorrente richiedeva l'intervento del Comune di Napoli, per provvedere alla rimozione, in danno del Condominio di via Jannelli n. 186 ed a spese dello stesso, del cancello metallico, posto alla via Jannelli, a chiusura di un tratto di strada denominata via Cupa Sgambati, in esecuzione della disposizione dirigenziale n. 323/A20/082020 del 28 settembre 2020; e per la declaratoria della fondatezza della predetta istanza ai sensi dell'art. 31, comma 3 del c.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\01\2026: per l’annullamento, previa sospensiva: - della nota, prot. n. PG/2025/1125656 del 03.12.2025, a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli (cfr. all. n. 1); - se e per quanto di ragione, delle deliberazioni di G.C. n. 2100 del 16.06.2000, n. 3437 del 15.12.2001, n. 1861 del 23.03.2006, n. 85 del 13.03.2025 e della disposizione dirigenziale n. 346 del 16.11.2020, di cui non si conoscono i contenuti; - nonché d’ogni altro atto di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202505547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla diffida a provvedere alla rimozione di un cancello e successiva nota del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'invito e diffida trasmesso via PEC il 12 settembre 2025, con cui chiedeva al Comune di Napoli di intervenire per la rimozione, in danno del condominio e a sue spese, di un cancello metallico posto a chiusura di un tratto di strada denominato via Cupa Sgambati, in esecuzione di una precedente disposizione dirigenziale. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 3 dicembre 2025 del Servizio Antiabusivismo, nonché, per quanto di ragione, ulteriori deliberazioni e una disposizione dirigenziale, deducendone la lesività in relazione alla questione della rimozione del cancello. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato che il cancello era stato rimosso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti, rilevando che la rimozione del cancello aveva integralmente soddisfatto l'interesse pretensivo fatto valere dal ricorrente, dapprima mediante la diffida al Comune e poi mediante l'impugnazione del riscontro del Servizio Antiabusivismo. Le spese di lite sono state compensate per la natura processuale della decisione. Il Comune di Napoli è stato tuttavia posto a carico del rimborso del contributo unificato, ove versato, in applicazione della soccombenza virtuale; il rimborso è stato attribuito al difensore del ricorrente, che aveva dichiarato di averlo anticipato e ne aveva fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell'oggetto della domanda per la declaratoria della fondatezza dell'istanza, ma la sentenza non decide nel merito tale questione, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l'attribuzione al difensore del ricorrente del rimborso del contributo unificato, in quanto dichiaratosi antistatario e avendone richiesto l'attribuzione.

Massime di principio

  • La rimozione dell'opera o la realizzazione dell'attività amministrativa richiesta, quando soddisfa integralmente l'interesse pretensivo posto a fondamento del ricorso contro il silenzio e dei successivi motivi aggiunti, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una decisione sul merito della legittimità del silenzio o dell'atto sopravvenuto.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato sulla base della soccombenza virtuale, pur compensando le ulteriori spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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