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Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura UTG di Palermo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e difetto di motivazione; b) violazione degli artt. 84-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e travisamento dei fatti; c) difetto di istruttoria e contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni del Gruppo provinciale interforze; d) illegittimità costituzionale degli artt. 84, commi 3 e 4, e 94 del d.lgs. n. 159/2011, per contrasto con gli artt. 97, 23, 27, 28, 3, 24 e 113 Cost., con conseguente invalidità derivata. In particolare, la ricorrente ha contestato che i rapporti familiari e imprenditoriali con il cognato, condannato per reati di stampo mafioso, potessero fondare la prognosi di permeabilità mafiosa e ha sostenuto che gli approfondimenti istruttori richiesti dal Gruppo provinciale interforze non fossero stati effettivamente svolti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata l'interdittiva, fondata su plurimi e convergenti elementi sintomatici: il rapporto di affinità con un soggetto condannato per reati mafiosi e ritenuto elemento apicale di una consorteria; le cointeressenze imprenditoriali relative alla disponibilità e circolazione dei terreni; i flussi finanziari destinati all'impresa; i rapporti di collaborazione e lo scambio di favori tra le imprese e associazioni riferibili ai componenti della famiglia; nonché le garanzie reali prestate dall'impresa in favore di un'associazione agraria costituita dal marito e dal cognato della ricorrente. Da tali elementi la Prefettura ha legittimamente desunto che l'impresa fosse la prosecuzione o parte di un'unica realtà imprenditoriale familiare. Il Collegio ha inoltre valorizzato l'assenza di una condotta di dissociazione dal contesto familiare e mafioso. Ha respinto la censura di difetto di istruttoria, chiarendo che l'approfondimento disposto nella riunione del 19 ottobre 2023 riguardava specificamente la posizione di un'altra impresa familiare e non implicava l'assenza dei presupposti per l'interdittiva relativa all'impresa ricorrente. Quanto alle censure costituzionali, il TAR ha richiamato la sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale, secondo cui i rapporti di parentela possono fondare una prognosi negativa quando, per la loro intensità, rendano più probabile che non una conduzione familiare e una regia collettiva dell'impresa secondo modalità mafiose. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    La disciplina dell'informazione antimafia consente una valutazione prognostica della possibile infiltrazione mafiosa, desunta da elementi sintomatici plurimi e convergenti.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato quale disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente; la censura non è stata accolta.

  • art. 84-bis d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell'interdittiva; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'adozione dell'informazione antimafia; il TAR ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia.

  • art. 94 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato quale disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente; la censura è stata respinta.

  • artt. 3, 23, 24, 27, 28, 97 e 113 Cost.

    Parametri costituzionali invocati per contestare la disciplina dell'interdittiva antimafia sotto i profili di legalità, responsabilità personale, funzione della pena e diritto di difesa; il TAR ha escluso la fondatezza delle censure richiamando la Corte costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 57/2020

    La piena attitudine dei rapporti di parentela a fondare il procedimento inferenziale di prognosi negativa sussiste laddove tali rapporti assumano un'intensità tale da far ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”.

    I rapporti di parentela non operano automaticamente come causa interdittiva, ma possono assumere rilievo decisivo quando, valutati insieme agli altri elementi del caso concreto, rendano plausibile una conduzione unitaria e familiare dell'impresa riconducibile a logiche mafiose.

Massime di principio

  • L'informazione interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata su una prognosi di permeabilità mafiosa formulata secondo il criterio del più probabile che non, quando l'amministrazione valorizzi plurimi elementi indiziari tra loro convergenti.
  • I rapporti di parentela o affinità con soggetti condannati per reati mafiosi non determinano automaticamente l'interdittiva, ma possono fondare la prognosi negativa quando, per intensità e connessione con ulteriori elementi economici e organizzativi, evidenzino una conduzione familiare e una regia collettiva dell'impresa riconducibile a logiche mafiose.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia assumono rilievo, unitariamente considerati, la coincidenza o sovrapposizione dei compendi aziendali, i rapporti di disponibilità o locazione dei terreni, i finanziamenti provenienti da familiari, le cointeressenze imprenditoriali, gli scambi di favori e le garanzie prestate tra imprese appartenenti al medesimo nucleo familiare.
  • L'assenza di una concreta condotta di dissociazione dal contesto familiare e relazionale connotato da elementi mafiosi può essere valorizzata, insieme agli altri indici, nella prognosi di esclusione o riduzione del pericolo di permeabilità mafiosa.
  • La richiesta di ulteriori approfondimenti istruttori da parte del Gruppo provinciale interforze non implica necessariamente l'insussistenza dei presupposti per l'interdittiva, quando l'approfondimento riguardi una diversa posizione soggettiva inserita nel più ampio quadro delle imprese familiari e l'amministrazione disponga già di elementi sufficienti riferiti all'impresa destinataria.
  • La disciplina dell'interdittiva antimafia non è incostituzionale per il solo fatto di fondarsi su una valutazione prognostica e su rapporti familiari, purché la prognosi sia sorretta da elementi concreti, plurimi e convergenti e non dalla mera parentela astrattamente considerata.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionale

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