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Sentenza

Sentenza n. 7293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1404/2025.

Giustizia amministrativa202604704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 1404/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Capo della Polizia del 12 marzo 2025 di destituzione dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la destituzione disposta in esito a un procedimento disciplinare relativo a fatti oggetto di un procedimento penale. Il giudizio penale si era concluso con l'assoluzione irrevocabile dall'accusa di associazione a delinquere perché il fatto non sussisteva e, per le residue contestazioni di induzione indebita, con l'esclusione del fatto in alcuni casi e la prescrizione in altri. Con il primo motivo d'appello è stata dedotta la violazione dell'art. 5, comma 4, l. 97/2001, assumendo che il procedimento disciplinare fosse stato concluso oltre il termine complessivo di 270 giorni dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile. Con il terzo motivo è stato denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, per asserita adesione acritica alle imputazioni originarie e mancata autonoma valutazione degli esiti penali; l'appellante ha inoltre richiamato il contesto consuetudinario di corresponsione di regalie, che avrebbe coinvolto anche altri appartenenti all'ufficio. Con il secondo motivo ha contestato la proporzionalità della destituzione e la mancata considerazione dei circa dieci anni di servizio successivi alla riammissione, descritti come irreprensibili e caratterizzati da valutazioni e riconoscimenti professionali positivi, nonché dalla revisione critica della propria condotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto il primo motivo: l'art. 5 l. 97/2001 riguarda i procedimenti disciplinari conseguenti a una sentenza irrevocabile di condanna e non si applica al caso di proscioglimento; per gli appartenenti alla Polizia di Stato rilevano i termini dell'art. 9, comma 5, d.P.R. 737/1981. La conoscenza qualificata della sentenza è stata individuata al 7 giugno 2024 e la nomina del funzionario istruttore del 12 agosto 2024 è intervenuta dopo 66 giorni; la durata dell'iter è stata ritenuta conforme, in assenza di una specifica cadenza finale nel regolamento, al principio di estinzione dopo novanta giorni dall'ultimo atto, richiamato dall'art. 120 d.P.R. 3/1957. Ha respinto il terzo motivo: la prescrizione penale non impediva l'esercizio del potere disciplinare e l'Amministrazione aveva svolto una propria valutazione degli atti penali nel contraddittorio con l'interessato. Il richiamo al contesto illecito e alle condotte di terzi non escludeva né attenuava di per sé la responsabilità disciplinare. Ha invece accolto il secondo motivo: pur essendo ampia la discrezionalità disciplinare, la destituzione deve rispettare la proporzionalità e tener conto anche della complessiva personalità dell'incolpato. L'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato i dieci anni di servizio successivi alla riammissione, il comportamento irreprensibile, le valutazioni positive, i riconoscimenti e la resipiscenza, elementi emersi e riconosciuti anche dal Consiglio di disciplina. In sede di riedizione del potere dovrà valutare tali circostanze e applicare, se del caso, una sanzione meno afflittiva oppure motivare specificamente perché la destituzione debba essere confermata. Spese di entrambi i gradi compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, l. 97/2001

    la norma invocata – art. 5 della legge 97/2001 – regola, per espressa previsione, i procedimenti disciplinari scaturiti da una sentenza penale irrevocabile di condanna e, dunque, non può essere applicata nel caso che ha visto coinvolto l’appellante.

    Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, l. 97/2001 si applica ai procedimenti disciplinari conseguenti a una condanna penale irrevocabile, non a quelli avviati dopo un proscioglimento.

  • art. 9, comma 5, d.P.R. 737/1981

    la specificità della disciplina dettata dal D.P.R. n. 737/81 per la Polizia di Stato esclude che ai procedimenti disciplinari degli appartenenti alla suddetta forza di polizia possano trovare applicazioni le previsioni di cui alla L. n. 97/2001 che non siano compatibili; di conseguenza i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e quelli per la relativa conclusione sono quelli indicati dall’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 737/81.

    Per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato si applicano i termini della disciplina speciale del d.P.R. 737/1981, mentre le previsioni della l. 97/2001 operano soltanto se compatibili.

  • art. 120 d.P.R. 3/1957

    Quanto alla durata complessiva dell'iter, la memoria dell’Amministrazione ha correttamente obiettato che, in assenza di una specifica cadenza finale nel regolamento di disciplina, si applicava il principio generale di estinzione del procedimento dopo novanta giorni dall'ultimo atto compiuto, di cui all'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, principio rispettato nella sequenza cronologica degli atti documentata negli allegati.

    In assenza di un termine finale specifico nella disciplina regolamentare, il procedimento si estingue dopo novanta giorni dall'ultimo atto compiuto; nel caso concreto tale scansione è stata rispettata.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    il giudicato penale ha efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 653, comma 1, c.p.p., solo quando la sentenza di assoluzione irrevocabile abbia accertato, con formula piena ai sensi dell’articolo 530, comma 1, c.p.p., l’insussistenza del fatto ovvero la sua non commissione da parte dell’incolpato; ne consegue che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non preclude l’esercizio del potere disciplinare, purché l’amministrazione proceda a un’autonoma e motivata rivalutazione degli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato.

    La prescrizione penale non preclude il procedimento disciplinare: l'Amministrazione deve però rivalutare autonomamente e motivatamente gli elementi probatori, nel contraddittorio con l'interessato. L'efficacia vincolante dell'assoluzione riguarda l'accertamento pieno dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione.

  • art. 530, comma 1, c.p.p.

    il giudicato penale ha efficacia vincolante nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 653, comma 1, c.p.p., solo quando la sentenza di assoluzione irrevocabile abbia accertato, con formula piena ai sensi dell’articolo 530, comma 1, c.p.p., l’insussistenza del fatto ovvero la sua non commissione da parte dell’incolpato; ne consegue che la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione non preclude l’esercizio del potere disciplinare, purché l’amministrazione proceda a un’autonoma e motivata rivalutazione degli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio con l’interessato.

    La formula piena di assoluzione vincola il giudizio disciplinare quando accerta che il fatto non sussiste o che l'incolpato non lo ha commesso.

  • art. 7, nn. 1, 2 e 3, d.P.R. 737/1981

    l’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Puglia il provvedimento del Capo della Polizia del 12 marzo 2025, notificato il 22 marzo 2025, che gli infliggeva la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 737 del 1981.

    La norma è stata applicata quale base della sanzione espulsiva contestata; la sua applicazione è stata ritenuta illegittima, nel caso concreto, per mancata adeguata valutazione della proporzionalità alla luce della condotta professionale successiva.

  • art. 13 d.P.R. 737/1981

    uno dei principi cardine sul quale deve poggiare l'esercizio del potere disciplinare è quello di proporzionalità che impone di individuare la sanzione da applicare tenuto conto della gravità della violazione, ma anche della complessiva personalità dell’interessato.

    La scelta della sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e considerare la complessiva personalità dell'interessato, compresa la condotta professionale successiva ai fatti.

Massime di principio

  • Quando il reato si è estinto per prescrizione, ciò non preclude l'esercizio del potere disciplinare: l'Amministrazione deve svolgere una autonoma e motivata valutazione degli elementi probatori acquisiti in sede penale, nel contraddittorio con l'interessato.
  • Nei procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato conseguenti a un proscioglimento penale, i termini della l. 97/2001 previsti per i procedimenti derivanti da condanna irrevocabile non si applicano; occorre fare riferimento alla disciplina speciale del d.P.R. 737/1981 e, per la durata del procedimento, al termine generale di novanta giorni dall'ultimo atto in assenza di una specifica scansione finale.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare richiede di considerare non soltanto la gravità dei fatti contestati, ma anche la complessiva personalità dell'incolpato e la condotta professionale successiva, soprattutto quando questa si sia protratta per anni ed emerga positivamente dagli atti del procedimento.
  • La destituzione, quale misura espulsiva definitiva, è legittima soltanto se necessaria e proporzionata rispetto all'interesse pubblico; se gli elementi favorevoli emersi non sono ritenuti idonei a escluderla, l'Amministrazione deve motivare specificamente perché non sia sufficiente una sanzione meno afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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