Sentenza n. 1988/2026 - Napoli, Sezione 7
per la declaratoria, dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Vico Equense sull'istanza trasmessa, a mezzo pec, dai f.lli Guida in data 17.07.2025, acquisita al protocollo del Comune di Vico Equense al n. 31623 del 17.07.2025, con la quale, si è richiesto al Comune: A) L'immediata adozione di un provvedimento repressivo e ripristinatorio ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001, mediante Ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate dalla Sig.ra Staiano nel vano seminterrato (cantina) e delle ulteriori opere eseguite ai piani terra e primo; B) L'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, co. 2-bis, della L. n. 241/1990, del Permesso di Costruire n. 17/2014 e dei successivi titoli edilizi (SCIA 2014 e 2016) rilasciati alla Sig.ra Staiano; C) L'emissione di un'Ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 D.lgs. 267/2000, al fine di disporre la messa in sicurezza dell'intero edificio e l'adozione di ogni misura necessaria a tutelare la pubblica e privata incolumità; D) La segnalazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'attivazione del procedimento repressivo e sanzionatorio ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.lgs. 42/2004; E) In via del tutto subordinata, ove l'Amministrazione Comunale dovesse mantenere l'inerzia sin qui riscontrata ovvero ritenere di non esercitare i propri poteri repressivi e di annullamento in autotutela, si chiede che la presente istanza sia trasmessa alla Regione Campania ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 380/2001, affinché quest'ultima possa attivare i propri poteri sostitutivi, provvedendo direttamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, ripristinatori e cautelari necessari al ristabilimento della legalità violata. F) L'impegno da parte dell'Amministrazione a comunicare costantemente agli scriventi, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, ogni determinazione, provvedimento o atto che si intenderà adottare in relazione alla presente istanza. NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del connesso obbligo del Comune resistente di provvedere sull'istanza dei F.lli. Guida notificata in data 17.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 17 luglio 2025 relativa all'adozione di provvedimenti repressivi edilizi, all'autotutela sui titoli edilizi, alla messa in sicurezza dell'edificio e alla segnalazione alla Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su un'istanza con cui denunciavano presunti abusi edilizi, l'illegittimità genetica di permesso di costruire e SCIA rilasciati alla controinteressata, rischi statici per l'edificio e profili di tutela paesaggistica. Chiedevano, in particolare, l'adozione di ordinanze demolitorie e ripristinatorie ex art. 31 d.P.R. 380/2001, l'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi ex art. 21-nonies l. 241/1990, un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000, la segnalazione alla Soprintendenza e, in via subordinata, la trasmissione dell'istanza alla Regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Deducevano violazione dell'art. 2 l. 241/1990, degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di legalità, buon andamento e correttezza, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità e irragionevolezza. Il Comune eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo di avere già risposto a una precedente segnalazione del dicembre 2024 mediante note, rapporti tecnici e attività istruttoria, e affermava l'insussistenza dei presupposti per l'ordinanza contingibile e urgente. Il TAR ha distinto la precedente segnalazione, generica e principalmente riferita ai rischi statici, dalla nuova istanza, più articolata e diretta anche a contestare la legittimità originaria dei titoli edilizi e a sollecitare l'esercizio di poteri repressivi e di autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio del Comune. Ha ritenuto che la precedente attività comunale non avesse definito espressamente il procedimento: l'avviso di avvio, la richiesta di una perizia statica, l'acquisizione della perizia della controinteressata, la trasmissione della segnalazione alla Protezione civile e i rapporti tecnici costituivano attività istruttorie o interlocutorie, non una determinazione conclusiva comunicata agli istanti. Per la richiesta di ordinanza contingibile e urgente, il Comune deve quindi adottare un provvedimento espresso sulla messa in sicurezza dell'edificio e sulla tutela della pubblica e privata incolumità. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'istanza del 17 luglio 2025 non fosse una reiterazione capziosa della precedente, poiché introduceva questioni nuove e più specifiche concernenti lo stato legittimo originario, i mutamenti di destinazione d'uso, gli incrementi volumetrici e la legittimità genetica dei titoli edilizi; anche rispetto a tali profili il Comune non aveva adottato una pronuncia espressa, neppure in forma semplificata. Il Comune è stato pertanto ordinato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 60 giorni. Il TAR ha escluso invece un obbligo del Comune di trasmettere l'istanza alla Regione ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 380/2001, ritenendo tale trasmissione compito della parte istante. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di concludere il procedimento non è escluso neanche se l'istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, in quanto, in tal caso, la p.a. può emanare un provvedimento in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Anche un'istanza manifestamente infondata deve essere definita con un provvedimento espresso; l'infondatezza può incidere sull'ampiezza della motivazione, ma non elimina l'obbligo di provvedere.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base dei poteri repressivi e ripristinatori edilizi sollecitati dai ricorrenti; la sentenza impone al Comune di pronunciarsi espressamente sull'istanza, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione del merito repressivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della richiesta di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi; il giudice ordina una pronuncia espressa sulla relativa istanza, senza affermare l'obbligo sostanziale di esercitare l'autotutela.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La richiesta di ordinanza contingibile e urgente impone al Comune di concludere il procedimento con una determinazione espressa, anche negativa, quando l'istanza non sia manifestamente infondata e sia corredata da elementi istruttori sui paventati rischi.
art. 21 d.P.R. 380/2001
Il TAR esclude che il Comune abbia l'obbligo di trasmettere l'istanza alla Regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ritenendo tale trasmissione compito della parte istante.
art. 74 c.p.a.
È richiamato quale schema processuale coerente con la possibilità di definire con motivazione semplificata le questioni manifestamente risolutive, senza escludere l'obbligo amministrativo di provvedere.
Massime di principio
- L'obbligo della pubblica amministrazione di concludere un procedimento avviato da un'istanza privata richiede l'adozione e la comunicazione di un provvedimento espresso; la mera attività istruttoria, interlocutoria o preparatoria non è sufficiente, anche quando conduca di fatto alla mancata prosecuzione dell'azione amministrativa.
- L'obbligo di provvedere non viene meno perché l'istanza appare manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: in tali casi l'amministrazione può adottare un provvedimento in forma semplificata, con motivazione sintetica, ma deve comunque definire espressamente il procedimento.
- La reiterazione di una precedente istanza esclude l'obbligo di provvedere soltanto quando vi sia una sostanziale identità di contenuto e la precedente richiesta sia già stata definita dall'amministrazione; non ricorre reiterazione capziosa quando la nuova istanza introduce profili, fatti o richieste ulteriori e specifici non esaminati in precedenza.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione non può opporre come provvedimento conclusivo rapporti tecnici o note istruttorie che non contengano una determinazione definitiva sulle specifiche richieste dell'istante e non siano state comunicate come conclusione del procedimento.
- L'accoglimento dell'azione avverso il silenzio comporta l'ordine all'amministrazione di pronunciarsi espressamente, ma non determina il contenuto della decisione amministrativa né impone, di per sé, l'adozione del provvedimento sostanziale richiesto dal privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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