Cassazione Penale, Sentenza n. 06016/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Avella ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, dopo aver riqualificato il fatto nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Il ricorso, articolato in tre motivi, contestava: (1) l'insufficienza e l'illogicità della motivazione sul pericolo di recidiva e la qualificazione dell'Avella come "cedente abituale", rilevando che il dichiarante lo indicava come assuntore occasionale; (2) l'omessa revisione della misura cautelare a seguito della riqualificazione del reato e la possibilità che residui una pena tale da consentire la sospensione condizionale; (3) la mancata indicazione puntuale dei motivi per cui si è ritenuto necessario mantenere gli arresti domiciliari invece di misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione)."
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che l'impugnazione non coglie violazioni di norme specifiche o vizi di motivazione tali da integrare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha posto a fondamento del pericolo di reiterazione: le dichiarazioni del cessionario che indicavano il ricorrente come venditore abituale, le modalità "disinvolte" di spaccio in pubblica via, numerose condanne e procedimenti pendenti per reati analoghi, elementi ritenuti complessivamente indicativi di pervicacia. La Corte ha inoltre ritenuto che la riqualificazione nel comma 5 non escludesse l'idoneità degli arresti domiciliari, necessari per interrompere i contatti con l'ambiente criminale; le questioni relative alla sospensione della pena o al minimo edittale non erano state dedotte in sede di riesame e, comunque, risultavano superate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
La fattispecie è stata riqualificata nel comma 5; la norma costituisce la base normativa per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti e incide sulla valutazione del livello di pena e sull'applicabilità delle misure cautelari
Codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è richiesto per le misure cautelari personali; richiede una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale, senza bisogno di specifiche occasioni imminenti di recidiva
Codice di procedura penale - art. 275
Stabilisce i criteri di scelta della misura cautelare: il Tribunale può ritenere che gli arresti domiciliari siano necessari per interrompere contatti con l'ambiente criminale e impedire lo svolgimento dell'attività di spaccio
Codice di procedura penale - art. 280
Richiama le condizioni di applicabilità delle misure personali in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto rispettate le condizioni rispetto alla pena prevista per l'art. 73, comma 5
Codice di procedura penale - art. 285
Imposta l'obbligo di motivazione sulla scelta della misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato adeguata motivazione circa l'incompatibilità dell'imputato con misure meno afflittive
Codice di procedura penale - art. 390
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revisione della misura dopo la riqualificazione del fatto; la Corte ha osservato che la semplice riqualificazione non impone di per sé la modifica della misura, se permangono gli elementi che giustificano la restrizione
Codice penale - art. 131-bis
Citato dal ricorrente in ordine all'eventuale esclusione di determinate valutazioni in materia di responsabilità/condotta; la Corte non ha ritenuto tali argomentazioni decisive e rileva che la questione sostanziale non è stata risolta a favore del ricorrente
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: condanna alle spese e, qui, aggravio a favore della cassa delle ammende (Euro 3.000)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se evidenzia violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; semplici diverse valutazioni dei fatti non sono sufficienti.
- Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p., lett. c) il giudice compie una valutazione prognostica che può fondarsi su: modalità di spaccio, precedenti penali e processuali, e inserimento in un contesto criminale; la presenza di molteplici condanne/procedimenti per reati analoghi rafforza la conclusione di pervicacia.
- La riqualificazione giuridica del fatto in una fattispecie meno grave non obbliga automaticamente il giudice a mitigare la misura cautelare; è necessario valutare se permangono elementi che rendono indispensabile una misura più afflittiva per prevenire la reiterazione.
- Eccezioni fondate su potenziali effetti del trattamento sanzionatorio (es. sospensione condizionale della pena) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito e motivate; se non prospettate in sede di riesame, difficilmente ribaltano la decisione cautelare in cassazione.
- Per ottenere una misura meno afflittiva occorre fornire elementi concreti che dimostrino l'inidoneità della misura restrittiva a raggiungere lo scopo cautelare (p.es. prove di mancato collegamento con l'ambiente criminale, adeguatezza di controlli alternativi).
- La mera critica alla qualificazione di "venditore abituale" richiede di dimostrare l'inconsistenza delle fonti informative (es. dichiarazioni di assuntori) o di provare che le condizioni personali e ambientali non comportano rischio attuale di reiterazione.
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