Cassazione Civile, Ordinanza n. 33785/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un professionista, ingegnere, alla Gestione Separata INPS per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2008, pur essendo già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e tenuto, per la sola iscrizione all'albo, al contributo integrativo verso INARCASSA. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando dovuta l'iscrizione alla Gestione Separata e le sanzioni per evasione contributiva. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione di legge sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto, poiché il termine quinquennale non doveva decorrere dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 giugno 2009), con conseguente prescrizione alla data della richiesta INPS del 30 giugno 2014; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali e sulle spese, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto inammissibile l'appello incidentale (o comunque il gravame sulle spese) relativo alla compensazione disposta dal primo giudice, nonostante la sua vittoria in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e che non possono iscriversi a INARCASSA se non per il contributo integrativo, sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS, poiché rileva solo il versamento di contributi idonei a generare una prestazione previdenziale correlata, non il contributo integrativo solidaristico. Quanto alla prescrizione, ha affermato che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi; nel caso concreto, per effetto dello slittamento della scadenza al 6 luglio 2009, la richiesta INPS del 30 giugno 2014 era tempestiva e il credito non era prescritto. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e rigettato il gravame sulle spese; le spese di lite del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
esprime una ratio universalistica della tutela previdenziale; l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata si collega alla mancanza di altra copertura previdenziale effettiva e non al solo versamento di contributi solidaristici.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
la norma di interpretazione autentica va letta nel senso che l'esclusione dall'obbligo di iscrizione rileva solo se esistono contributi suscettibili di dare luogo a una prestazione previdenziale correlata.
art. 1334 c.c.
è stato invocato dal ricorrente nel contesto della decorrenza degli effetti della richiesta contributiva, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 1335 c.c.
è stato invocato dal ricorrente nel contesto della decorrenza degli effetti della richiesta contributiva, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 2935 c.c.
il ricorrente lo ha richiamato per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ha invece affermato che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento.
d.lgs. n. 241/1997
richiamato dal ricorrente tra le norme che avrebbero dovuto escludere la tempestività della pretesa, ma senza esito favorevole.
D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 novembre 1995
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne traesse conseguenze decisive a suo favore.
D.P.R. n. 435/2001
richiamato dal ricorrente ai fini della decorrenza e del termine di pagamento, senza accoglimento della tesi difensiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma richiamata per vizio motivazionale, ritenuto infondato.
artt. 442, 434 e 436 c.p.c.
richiamati nel secondo motivo in relazione al regime processuale del gravame e alla asserita inammissibilità dell'appello sulle spese.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati in tema di regolamentazione e compensazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria restano tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS se il contributo dovuto all'ente professionale ha natura meramente integrativa e solidaristica, cioè non genera una corrispondente prestazione previdenziale.
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento e non da una data diversa collegata alla mera dichiarazione del reddito, salvo specifiche previsioni di differimento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione rilevano anche gli eventuali slittamenti normativi del termine di versamento, purché applicabili alla platea dei contribuenti interessati.
- La questione della prescrizione dei contributi è questione di diritto rilevabile e apprezzabile dal giudice indipendentemente dalle sole allegazioni di parte.
- Se la Corte d'appello esamina il gravame sulle spese e lo rigetta, non ricorre il vizio denunciato di inammissibilità o omessa pronuncia solo perché la parte lo qualifica come appello incidentale anziché principale.
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