Sentenza del 23/07/2020 n. 4229 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Omissione della comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/72 ed art. 6, c. 5, L. 212/2000 - Validità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento per omissione della "comunicazione di irregolarità" ex art. 54‑bis DPR n. 633/1972 e ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che tale omissione renderebbe nulla la cartella. In aggiunta, il contribuente pretendeva di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10% prevista dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 pagando le somme iscritte a ruolo entro 30 giorni dalla notificazione della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi del contribuente: l'omessa comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando la pretesa deriva da omessi o tardivi versamenti (si tratta, cioè, di mera omissione di pagamento e non di un nuovo atto di accertamento formale la cui comunicazione preventiva avrebbe carattere essenziale). Di conseguenza la cartella resta valida e il contribuente non può beneficiare della riduzione al 10% delle sanzioni prevista dall'art. 2, c. 2, D.Lgs. 462/1997, posto che tale agevolazione non si applica agli omessi o tardivi versamenti iscritti a ruolo. Decisione conforme alla giurisprudenza di Cassazione (nn. 13759/2016, 11292/2016, 12023/2015).
Norme richiamate
Art. 54‑bis DPR n. 633/1972
La norma disciplina la comunicazione di irregolarità nell'ambito IVA; la giurisprudenza interpreta l'omessa comunicazione come priva di effetto invalidante sulla cartella quando la pretesa deriva da omessi/tardivi versamenti, non da un atto di accertamento che richieda preventiva conoscenza.
Art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'obbligo informativo a tutela del contribuente non viene considerato tale da inficiare automaticamente l'efficacia dell'atto impositivo di riscossione qualora l'oggetto sia un omesso versamento; la mancata comunicazione non equivale a nullità della cartella se non arreca pregiudizio sostanziale differente da quello valutato dalla Corte.
D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2
La riduzione delle sanzioni al 10% prevista dall'art. 2, c. 2 è pensata per specifiche ipotesi di definizione agevolata e non opera per le somme derivanti da omessi o tardivi versamenti iscritti a ruolo; pertanto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella non determina automaticamente l'applicazione della riduzione.
Giurisprudenza: Cassazione nn. 13759/2016, 11292/2016, 12023/2015
Orientamenti della Corte di Cassazione che consolidano il principio secondo cui l'omessa comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della cartella per omissioni di versamento e confermano l'impossibilità di applicare la riduzione al 10% nelle ipotesi di omesso/tardivo versamento iscritto a ruolo.
Massime di principio
- L'assenza della comunicazione di irregolarità prevista dallo Statuto del contribuente o dall'art. 54‑bis non invalida automaticamente gli atti di riscossione quando la pretesa deriva da omessi o tardivi versamenti; in tali casi la cartella rimane efficace.
- La tutela informativa prevista dalle norme ha rilievo particolarmente pregnante quando l'atto impugnato sia un atto impositivo derivante da accertamento: la sua omissione può essere rilevante solo se ha pregiudicato il diritto di difesa rispetto all'atto sostanziale.
- La riduzione sanzionatoria del 10% ex D.Lgs. 462/1997, art. 2, c. 2, non si applica automaticamente al mero pagamento della cartella entro 30 giorni quando si tratta di omessi o tardivi versamenti; verificare sempre la natura della pretesa (accertamento vs iscrizione a ruolo per mancati versamenti).
- In casi simili il contribuente dovrebbe valutare alternative difensive: impugnare la fondatezza della pretesa sostanziale (es. contestare l'esistenza del debito o l'errore materiale) o verificare la tempestività e correttezza degli atti formali distinti dalla mancanza della comunicazione di irregolarità.
- Prima di pagare per ottenere benefici sanzionatori, accertarsi della corretta applicabilità delle norme agevolative; in dubbio proporre ricorso indicando espressamente come la omissione della comunicazione abbia inciso sul diritto di difesa se esiste un pregiudizio concreto.
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