Sentenza n. 3351/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del decreto dirigenziale prot. n. 0046816 del 15/09/2022 – Disposizione n. 1634/2022 del 15.09.2022 pubblicato in data 16.09.2022 con il quale sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i. (regime di impegno a tempo pieno) presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, per il settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici e settore scientifico CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica (Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020), approvando la graduatoria che vedeva un altro candidato al primo posto ed il Dott. Mancini al secondo posto; - dei verbali della commissione giudicatrice, ed in particolare del Verbale n. 1 del 20 maggio 2022, del Verbale n. 2 del 14 luglio 2022, del Verbale n. 3 del 4 agosto 2022 e del Verbale n. 4 del 1 settembre 2022; - del Decreto Rettorale n. 709/2022 di nomina dei componenti della Commissione; - in parte qua, del Decreto Rettorale n. 23 del 10/01/2022, pubblicato in G.U. 01/02/2022, con cui è stata bandita la procedura pubblica selettiva; - di ogni altro atto, precedente o successivo, connesso o consequenziale ancorché incognito; e per l’accertamento del diritto della parte ricorrente a risultare vincitore della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i. (regime di impegno a tempo pieno) presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, per il settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici e settore scientifico CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica (Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020), indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con Decreto Rettorale n. 23 del 10 gennaio 2022; con espressa riserva di formulare eventuale ricorso per motivi aggiunti all’esito dell’accesso agli atti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 febbraio 2023 e depositato in data 14 febbraio 2023, - del decreto dirigenziale prot. n. 0046816 del 15/09/2022 Disposizione n. 1634/2022 del 15.09.2022 pubblicato in data 16.09.20 22; - dei verbali della commissione giudicatrice, e in particolare del Verbale n. 1 del 20 maggio 2022, del Verbale n. 2 del 14 luglio 2022, del Verbale n. 3 del 4 agosto 2022 e del Verbale n. 4 del 1settembre 2022; - del Decreto Rettorale n. 709/2022 di nomina dei componenti della Commissione; - in parte qua, del Decreto Rettorale n. 23 del 10/01/2022, pubblicato in G.U. 01/02/2022, con cui è stata bandita la procedura pubblica selettiva; - di ogni altro atto, precedente o successivo, connesso o consequenziale ancorché incognito; per l’accertamento del diritto della parte ricorrente a risultare vincitore della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. (regime di impegno a tempo pieno) presso il dipartimento di Scienze e Tenologie Chimiche, per il settore concorsuale 03/B1- Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici e settore scientifico CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica (Secondo Piano straordinario RTDb – Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020), indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con Decreto rettorale n. 23 del 10 gennaio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, inclusi la graduatoria, i verbali della commissione, la nomina della commissione e il bando, dai quali il ricorrente risultava classificato al secondo posto
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti della procedura selettiva bandita dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, contestandone l’illegittimità e chiedendo l’annullamento degli atti nonché l’accertamento del diritto a risultare vincitore. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli vizi dedotti. In corso di giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 1° ottobre 2025. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti della procedura selettiva né il merito delle censure. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito e della richiesta di compensazione formulata dal ricorrente, cui le parti costituite non si sono opposte.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, lettera b), l. 240/2010
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
Individua la tipologia del contratto di ricercatore oggetto della procedura selettiva; la sentenza non ne interpreta specificamente la disciplina.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito dichiarata dal ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, quando viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse consente la definizione in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse e le parti costituite non si oppongono alla richiesta di compensazione.
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