Sentenza n. 3054/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese - sezione Lavoro n. 63/25 (v. allegato 01) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 690/2024, pubblicata in data 18/06/2025, nella parte in cui ha disposto di “pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00 =, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese - sezione Lavoro limitatamente al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese - sezione Lavoro n. 63/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, di euro 1.100,00 oltre spese generali e accessori di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero con richiesta di adempimento il 23 giugno 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha documentato l'accredito delle somme dovute e il ricorrente ha condiviso la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute in esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenendo che l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso giustificasse l'iniziativa processuale. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 per compensi e spese, oltre IVA e CPA, nonché contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile soltanto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza con richiesta di adempimento, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, ma può regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe avuto ragione al momento dell'introduzione del giudizio.
- La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario.
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