Sentenza del 16/07/2019 n. 18992 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ricevuto un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, comprensivo di sanzione per omessa comunicazione e interessi. Dopo aver lasciato definitivo l'avviso per mancata impugnazione, aveva presentato istanza di autotutela sostenendo l'erronea applicazione retroattiva delle variazioni catastali e, in particolare, l'illegittimità delle sanzioni e dell'imposizione sui fabbricati in costruzione. Il Comune aveva rigettato l'istanza. La società ha quindi impugnato il diniego, lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato le specifiche ragioni di illegittimità del rifiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il diniego di autotutela è impugnabile, ma il giudice può verificare soltanto la legittimità del rifiuto, non riesaminare la fondatezza di un avviso di accertamento ormai definitivo. Il contribuente deve allegare un interesse concreto, specifico e di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, non essendo sufficiente invocare genericamente il rispetto della legge o riproporre i vizi dell'accertamento non impugnato. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro oltre accessori, ed è stata dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La società aveva denunciato omessa pronuncia e travisamento della domanda, ma la Corte ha ritenuto infondate tali censure, poiché i giudici di merito avevano correttamente individuato il limite dell'impugnazione del diniego di autotutela.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
La disposizione era stata invocata dalla società in relazione alla decorrenza delle variazioni della rendita catastale. La Corte ha rilevato che le questioni relative alla pretesa tributaria avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1
La società lo aveva richiamato per sostenere la non imponibilità dei fabbricati in costruzione. La questione non è stata esaminata nel merito, perché l'avviso era divenuto definitivo e il giudizio sul diniego di autotutela non può trasformarsi in una nuova impugnazione dell'accertamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cass. n. 7616/2018, n. 21146/2018, n. 3442/2015 e n. 4937/2019
I precedenti affermano che il diniego di autotutela è sindacabile solo quanto alla legittimità del rifiuto e non quanto alla fondatezza dell'atto tributario definitivo. È necessario dedurre un interesse concreto, specifico e generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
Massime di principio
- L'autotutela non costituisce un rimedio alternativo o tardivo per contestare un avviso di accertamento non impugnato tempestivamente.
- Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, i suoi vizi sostanziali, comprese l'erronea imposizione, la decorrenza della rendita catastale o l'applicazione delle sanzioni, non possono normalmente essere riesaminati tramite l'impugnazione del diniego di autotutela.
- Per contestare validamente il rifiuto di autotutela occorre dimostrare non soltanto l'interesse personale del contribuente, ma un interesse concreto e specifico di carattere generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
- La generica richiesta di un comportamento amministrativo conforme alla legge non è sufficiente: deve essere indicata una ragione ulteriore, idonea a incidere sull'interesse pubblico e sui rapporti giuridici generali.
- Il giudice tributario non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nelle valutazioni discrezionali relative all'esercizio dell'autotutela, salvo verificare la legittimità del rifiuto nei limiti consentiti.
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