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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della CTR delle Marche che aveva annullato il recupero a tassazione, ai fini IRPEF e ILOR 1997, di un costo relativo a una fattura di lire 10.546.500 intestata alla società statunitense M.F. LTD. Con il primo motivo denunciava la violazione delle norme sull'onere della prova, sostenendo di aver fornito elementi sintomatici dell'inesistenza dell'operazione e che spettasse al contribuente dimostrare il contrario. Con il secondo motivo lamentava l'insufficiente motivazione della CTR, che non aveva esaminato circostanze decisive: mancati pagamenti diretti al fornitore estero, fattura disponibile solo in fotocopia e trasmessa via fax, mancata conservazione dell'originale, assenza di riscontri sulla società M.F. LTD presso le autorità statunitensi e inidoneità del documento di trasporto a provare l'effettiva esistenza del fornitore e dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse erroneamente distribuito l'onere della prova, ma avesse semplicemente valutato nel merito gli elementi disponibili. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era insufficiente perché non considerava fatti controversi e potenzialmente decisivi per stabilire se l'operazione e il relativo costo fossero reali. La Corte ha inoltre precisato che, salvo forza maggiore, la conservazione della sola fotocopia della fattura viola l'obbligo previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull'onere della prova e degli strumenti di accertamento tributario.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Ha consentito di censurare l'insufficiente motivazione della sentenza su fatti controversi e decisivi, in particolare sulle circostanze idonee a dimostrare l'inesistenza dell'operazione.

  • Art. 2697, codice civile

    Disciplina la ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha chiarito che la CTR non aveva applicato erroneamente tale regola, ma aveva svolto una valutazione complessiva delle prove.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di elementi presuntivi e fattuali idonei a mettere in dubbio la veridicità dei dati dichiarati, comprese le operazioni documentate da fatture.

  • Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973

    È stato richiamato dall'Agenzia nell'ambito della disciplina degli accertamenti parziali, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della CTR.

  • Art. 22, D.P.R. n. 600/1973

    Impone al contribuente imprenditore di conservare gli originali delle fatture e degli altri documenti rilevanti. La sola fotocopia non è sufficiente, salvo che sia dedotta e provata una causa di forza maggiore che abbia impedito la conservazione dell'originale.

  • Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la censura non è stata accolta sotto il profilo della violazione di legge, mentre è stata riconosciuta una carenza motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria raccoglie una serie di elementi concreti e convergenti che fanno dubitare dell'effettività di un'operazione o di un costo, il giudice deve esaminarli analiticamente e spiegare perché li ritenga insufficienti o superati.
  • La fattura, da sola, non rende automaticamente certa l'operazione sottostante: la sua attendibilità può essere verificata attraverso pagamenti, documenti di trasporto, movimentazione della merce, esistenza e operatività del fornitore e coerenza economica dell'operazione.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi seri sull'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve fornire prova contraria concreta e documentata dell'effettività del costo e della prestazione.
  • La conservazione dell'originale delle fatture è un obbligo fiscale rilevante. La produzione della sola fotocopia può indebolire o impedire la prova del costo, salvo dimostrazione di una causa di forza maggiore.
  • Un documento di trasporto può provare la movimentazione di una merce, ma non necessariamente l'esistenza, l'identità o l'effettiva operatività del fornitore indicato nella fattura.
  • In sede di rinvio, il giudice deve rivalutare tutti gli elementi decisivi indicati dalla Corte di cassazione e fornire una motivazione completa, coerente e specifica.

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