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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti sindacali e comunali con cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio comunale di Alimena e impedita la convocazione dell’organo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consiglieri comunali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione sindacale, le ordinanze sindacali, la comunicazione di decadenza del Consiglio comunale e gli atti successivi con cui il Sindaco ha dichiarato decaduto il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. n. 16/1963, ha vietato agli ex consiglieri di esercitare le relative prerogative e ha impedito la convocazione del Consiglio già fissata. Il principale profilo dedotto riguarda l’incompetenza funzionale del Sindaco a dichiarare la decadenza dell’organo consiliare, alla luce dell’art. 53, comma 4, della L.R. n. 16/1963, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza in relazione all’art. 11, comma 2, della L.R. n. 35/1997. È stata inoltre prospettata la possibilità di procedere alla surroga dei due consiglieri dimissionari, circostanza potenzialmente incompatibile con la dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale. Sul piano cautelare, i ricorrenti hanno dedotto il periculum in mora derivante dall’impossibilità di esercitare le legittime prerogative dell’organo consiliare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, apprezzabili profili di fumus boni iuris con riguardo all’incompetenza funzionale del Sindaco a dichiarare la decadenza del Consiglio comunale. Il Collegio ha valorizzato il disposto dell’art. 53, comma 4, della L.R. n. 16/1963, l’interpretazione prevalente della disciplina in rapporto all’art. 11, comma 2, della L.R. n. 35/1997 e la possibilità, emergente dagli atti, di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato nell’impossibilità di esercizio delle legittime prerogative del Consiglio comunale. Di conseguenza, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia di tutti gli atti impugnati. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ne ha applicato i presupposti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 53, comma 3, L.R. n. 16/1963

    È la disposizione posta dal Sindaco a fondamento della dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale; la legittimità dell’esercizio del relativo potere è stata ritenuta dubitabile in sede cautelare.

  • art. 53, comma 4, L.R. n. 16/1963

    È stata richiamata quale parametro rilevante per valutare la competenza funzionale alla dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale.

  • art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997

    È richiamata quale disposizione in relazione alla quale la prevalente giurisprudenza ha interpretato la disciplina della decadenza e della competenza funzionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettata incompetenza funzionale dell’organo che ha adottato l’atto costituisce un apprezzabile fumus boni iuris quando la disciplina legislativa attribuisca il potere di dichiarare la decadenza di un organo comunale a un soggetto diverso dal Sindaco.
  • La dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale non può essere adottata dal Sindaco in assenza di una chiara base normativa attributiva della relativa competenza funzionale.
  • La possibilità di surrogare i consiglieri dimissionari è elemento rilevante nella valutazione della legittimità della dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale e può escludere, o comunque rendere dubbia, la necessità di dichiarare decaduto l’intero organo.
  • L’impossibilità di esercitare le legittime prerogative del Consiglio comunale integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare degli atti che ne impediscano il funzionamento.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaTutela cautelare

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