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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41561/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/06/2025 che aveva respinto l'opposizione avverso il rigetto della declaratoria di estinzione delle pene inflitte con tre sentenze del Tribunale di Rimini (15/01/2010 irrev. 28/06/2011; 15/01/2011 irrev. 20/07/2012; 25/07/2013 irrev. 09/11/2013). La Corte territoriale aveva ritenuto ostativa l'esistenza della recidiva qualificata accertata nella sentenza del 25/07/2013 e aveva inoltre considerato che, per le prime due condanne, il termine decennale di prescrizione dovesse decorrere dalla revoca della sospensione condizionale. Il ricorrente deduce che tale recidiva, pur riconosciuta, è stata valutata subvalente rispetto alle circostanze attenuanti e quindi non può trovare efficacia preclusiva; contesta altresì il dies a quo del termine prescrizionale, sostenendo che il decorso deve iniziare dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione, non dal provvedimento di revoca dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato due principi decisivi: (1) la recidiva qualificata, se pur dichiarata ma valutata 'subvalente' in sede di bilanciamento con le circostanze attenuanti, non può produrre effetti preclusivi ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo; (2) quando la revoca della sospensione condizionale si fonda su una condanna intervenuta, il termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha accertato la causa della revoca (dies a quo 09/11/2013 per la sentenza del 25/07/2013), e non dal provvedimento di revoca adottato dal giudice dell'esecuzione. In conseguenza la decisione è stata annullata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    comma 2, n. 2 (recidiva qualificata)

    La Corte chiarisce che il riconoscimento della recidiva, se poi in sede di bilanciamento risulta 'subvalente' rispetto alle attenuanti, non può produrre effetti preclusivi per l'estinzione della pena salvo che la legge disponga altrimenti.

  • art. 101 cod. pen.

    Rilevante in quanto disciplina le circostanze attenuanti: utilizzata nella valutazione del rapporto tra attenuanti e recidiva nel bilanciamento per la determinazione della pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato implicitamente per il principio del bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti: ove la recidiva sia valutata subvalente nel bilanciamento ex art. 69, non può valere per effetti indiretti (come la preclusione ai benefici).

  • art. 172 cod. pen.

    quinto comma; comma settimo, primo periodo

    Determinante per l'estinzione della pena per decorso del tempo: il termine prescrizionale, quando rilevante la revoca della sospensione condizionale, decorre dal momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa della revoca (irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca). Inoltre il divieto di estinzione per i recidivi 'aggravati' non può essere applicato quando la recidiva è stata considerata subvalente.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma richiamata nell'ambito della disciplina della prescrizione/esecuzione della pena; la Corte la tiene in considerazione nella ricostruzione del regime prescrizionale e dei suoi termini.

Massime di principio

  • La dichiarazione di recidiva, se pur formalmente enunciata, quando è stata valutata dal giudice di merito come 'subvalente' rispetto alle circostanze attenuanti non può produrre effetti preclusivi o indiretti (es. impedire l'accertamento dell'estinzione della pena per decorso del tempo), salvo diversa disposizione normativa che imponga di tenerne conto comunque.
  • Nel calcolo del termine prescrizionale dopo revoca della sospensione condizionale della pena, il dies a quo è l'irrevocabilità della sentenza che ha accertato la causa della revoca (cioè quando la decisione che determina la revoca è divenuta definitiva), non la data del provvedimento esecutivo di revoca adottato dal giudice dell'esecuzione.
  • Quando si valuta l'estinzione delle pene relative a più sentenze, occorre verificare separatamente: (a) se la recidiva è stata applicata operativamente o solo riconosciuta ma ritenuta subvalente; (b) da quale sentenza deriva la revoca di eventuali benefici e quando tale sentenza è divenuta irrevocabile, per calcolare correttamente i termini prescrizionali.
  • Le decisioni di merito che bilanciano attenuanti e recidiva cristallizzano un programma sanzionatorio: attribuire alla recidiva effetti successivi contrari a quel bilanciamento (es. precludenti) genera evidente contraddizione e pertanto non è consentito.
  • In casi analoghi, per tutelare la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione della pena, è opportuno contestare la pretesa efficacia preclusiva della recidiva quando questa risulti subvalente e richiedere l'accertamento del dies a quo del termine prescrizionale sulla base dell'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca dei benefici.

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