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Sentenza

Sentenza del 26/02/2021 n. 609 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

E. spa impugnava la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Cosenza che aveva accolto il ricorso di M. S. avverso l'iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà. L'appellante sosteneva di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento e di aver legittimamente iscritto ipoteca, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 comma 2 e 77 del D.P.R. 602/1973, ritenendo l'intimazione di pagamento necessaria solo ai fini dell'espropriazione immobiliare. Il resistente eccepiva altresì la tardività dell'appello e, nel merito, la mancata preventiva comunicazione contenente l'intimazione ad adempiere o la comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Commissione Regionale ha respinto l'eccezione di tardività dell'appello (il gravame era stato spedito entro il termine di 6 mesi) e, nel merito, ha rigettato l'appello di E. spa. È stato ritenuto fondato il profilo relativo alla mancata preventiva comunicazione al contribuente che avrebbe dovuto essere informato dell'intenzione di procedere all'iscrizione ipotecaria e beneficiare di un termine (di norma 30 giorni) per pagare o presentare osservazioni. In mancanza di tale contraddittorio endoprocedimentale l'iscrizione ipotecaria è viziata e va cancellata. La Commissione ha condannato E. spa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% a favore del procuratore costituito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 50, comma 2

    L'art.50, comma 2 è stato considerato non direttamente applicabile all'iscrizione ipotecaria in quanto quest'ultima non costituisce atto di espropriazione forzata; tuttavia la denuncia della sua violazione è stata in sostanza ricondotta alla mancanza di un contraddittorio endoprocedimentale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 77

    L'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.77, pur non essendo atto di espropriazione, deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine (coerentemente alla giurisprudenza, di norma 30 giorni) per pagare o presentare osservazioni; l'omessa comunicazione comporta la nullità dell'iscrizione per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 77, comma 2-bis

    Richiamato come riferimento normativo coerente per la determinazione del termine (30 giorni) concesso al contribuente per adempiere o presentare osservazioni prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106

    Richiamato per spiegare la fonte normativa che ha introdotto la disciplina sul termine e sulle modalità di comunicazione in materia di riscossione coattiva e iscrizione ipotecaria.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - artt. 41, 47, 48

    Richiamati dalla giurisprudenza come fondamento del diritto alla partecipazione al procedimento e del contraddittorio, la cui violazione giustifica la nullità dell'atto amministrativo che limita diritti reali.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014

    Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014

    Stabilisce che l'amministrazione deve comunicare l'intenzione di iscrivere ipoteca e concedere un termine per osservazioni o pagamento; l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015

    Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015

    Conferma che l'iscrizione ipotecaria non è atto di espropriazione e quindi non richiede l'intimazione dell'art.50 comma 2, ma deve essere preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine per il contraddittorio; la violazione di tale requisito determina la nullità dell'iscrizione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere ipoteca su immobili l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere e concedere un termine (di norma 30 giorni) per pagare o presentare osservazioni: l'assenza di tale comunicazione può rendere nulla l'iscrizione per violazione del diritto al contraddittorio.
  • L'art.50, comma 2 (intimazione di pagamento) non è necessariamente applicabile all'iscrizione ipotecaria, perché l'ipoteca non è atto di espropriazione; tuttavia il diritto alla partecipazione al procedimento impone comunque una comunicazione preventiva.
  • Il contribuente che subisce un'iscrizione ipotecaria senza comunicazione preventiva ha titolo a proporre ricorso e chiedere la cancellazione dell'iscrizione per nullità; è importante impugnare tempestivamente poiché l'iscrizione, per natura reale, mantiene efficacia fino a pronuncia giudiziale di illegittimità.
  • L'amministrazione che intende iscrivere ipoteca dovrebbe documentare l'avvenuta comunicazione e il rispetto del termine con idonea prova (notifica o invio con ricevuta) per sottrarsi a contestazioni e responsabilità processuali.
  • Il giudice qualifica giuridicamente i fatti contestati e può valutare la violazione del contraddittorio anche quando la doglianza originaria denunciava la violazione di una disposizione non applicabile nella sostanza; ciò significa che le questioni sostanziali di mancato contraddittorio devono essere esaminate anche se parametrate a norme diverse.

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