Tribunale, Sentenza T-466/22
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 October 2023. — European Investment Bank v République arabe syrienne. — Arbitration clause – Loan agreement concerning a water supply project in a third country – Non-performance of the agreement – Repayment of the sums advanced – Default interest – Procedure by default. — Case T-466/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto l’azione dell’EIB, proposta in base a una clausola compromissoria contenuta in un contratto di mutuo relativo a un progetto idrico in Siria. Poiché la Repubblica araba السورية non ha depositato difesa, è stata resa una sentenza contumaciale. Il Tribunale ha ritenuto la propria competenza, la domanda ammissibile e le pretese non manifestamente infondate, condannando lo Stato convenuto al rimborso di EUR 363.150,97 oltre agli ulteriori interessi di mora.
Azione ex clausola compromissoria per il recupero di rate di mutuo non rimborsate da uno Stato terzo, con condanna al pagamento del capitale, degli interessi contrattuali e moratori e pronuncia in contumacia
La questione giuridica
Se il Tribunale fosse competente a conoscere della controversia fondata su una clausola compromissoria contenuta nel contratto di mutuo; se l’azione proposta dall’EIB in rappresentanza dell’Unione fosse ammissibile; e se, in sede di giudizio contumaciale, le pretese relative al capitale scaduto, agli interessi contrattuali e agli interessi di mora dovessero essere accolte in assenza di difese del convenuto.
Principio di diritto
Quando un contratto concluso dall’allora Comunità europea contiene una clausola compromissoria che attribuisce la cognizione al giudice dell’Unione, il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dell’azione di recupero proposta dall’EIB in nome e per conto dell’Unione; se il convenuto, ritualmente citato, non si costituisce, il Tribunale può pronunciare sentenza contumaciale e accogliere la domanda purché non risulti manifestamente infondata o manifestamente irricevibile. In presenza dell’inadempimento dell’obbligo di rimborso, sono dovuti il capitale scaduto, gli interessi contrattuali previsti dal contratto e gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti fino al pagamento.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 1 TUE
- Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Recupero di un mutuo concesso per un progetto idrico in Siria
La pronuncia riguarda un’azione proposta dalla Banca europea per gli investimenti (EIB) ai sensi dell’articolo 272 TFUE per ottenere la condanna della Repubblica araba السورية al rimborso di somme dovute in forza di un contratto di mutuo concluso nel 1990 per il finanziamento di un progetto di approvvigionamento idrico nella regione di Deir ez-Zor. Il caso è deciso dal Tribunale in composizione di nona sezione e si conclude con una sentenza contumaciale.
Fatti essenziali e rapporto contrattuale
La Comunità economica europea, poi divenuta Unione europea, aveva concesso alla Siria un mutuo di 2.000.000 di ECU, erogato in più tranche tra il 1990 e il 1994. Il contratto prevedeva il rimborso in 60 rate semestrali a partire dal 1º dicembre 2000, con:
- interesse contrattuale all’1% annuo sul capitale residuo;
- interesse di mora al 3,5% annuo in caso di ritardo nel pagamento. Dal giugno 2012 la Siria ha cessato di pagare le rate dovute. In un precedente giudizio del 2019 il Tribunale aveva già condannato la Siria a rimborsare le somme allora scadute e gli interessi maturati fino al 25 agosto 2017, oltre agli interessi di mora successivi.
Domanda proposta nel presente procedimento
Nel presente procedimento l’EIB chiede la condanna della Repubblica araba السورية al pagamento di EUR 363.150,97, corrispondenti al capitale, agli interessi contrattuali e agli interessi di mora relativi alle rate scadute tra il 1º dicembre 2017 e il 1º giugno 2022, nonché degli ulteriori interessi di mora sulla somma capitale dal 30 giugno 2022 fino al pagamento.
Regolarità della notifica e giudizio contumaciale
La domanda è stata notificata all’ambasciata, dove si trovano i locali della missione della Siria presso l’Unione europea a Bruxelles, conformemente all’articolo 12.01 delle condizioni speciali del contratto. Poiché il convenuto non ha depositato una comparsa di risposta entro il termine previsto dall’articolo 81 del regolamento di procedura, l’EIB ha chiesto che fosse pronunciata sentenza contumaciale ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il Tribunale ricorda che, in tale ipotesi, può accogliere la domanda salvo che risulti manifestamente incompetente, l’azione sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Competenza del Tribunale
Il Tribunale afferma di non essere manifestamente incompetente. La competenza deriva dall’articolo 272 TFUE, poiché il contratto contiene una clausola compromissoria, all’articolo 11.03 delle condizioni generali, che devolve al giudice dell’Unione le controversie relative all’accordo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale è competente in primo grado sulle azioni fondate su una clausola compromissoria di cui all’articolo 272 TFUE.
Ammissibilità dell’azione
Il Tribunale esclude che l’azione sia manifestamente irricevibile. Rileva che la Commissione aveva conferito all’EIB il mandato di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rimborso del prestito e, in particolare, di avviare le procedure di recupero in nome e per conto dell’Unione, nonché di rappresentarla nel presente giudizio. Non emergono ulteriori profili tali da rendere la domanda manifestamente irricevibile.
Fondamento della domanda sul capitale
Nel merito, il Tribunale constata che il mutuo era rimborsabile alle scadenze indicate nel contratto e che la Siria non ha effettuato i pagamenti dovuti. Di conseguenza, la richiesta di condanna al pagamento di EUR 301.679,16 a titolo di capitale scaduto tra il 1º dicembre 2017 e il 1º giugno 2022 non è manifestamente infondata.
Fondamento della domanda sugli interessi
Il Tribunale richiama le clausole contrattuali che prevedono l’interesse contrattuale dell’1% annuo e, in caso di ritardo, l’interesse di mora al 3,5% annuo. Considera quindi non manifestamente infondate anche:
- la richiesta di EUR 61.471,81 per interessi contrattuali e moratori maturati dal 25 agosto 2017 al 30 giugno 2022;
- la richiesta di interessi di mora al tasso annuo del 3,5% sulla somma di EUR 301.679,16 dal 30 giugno 2022 fino all’effettivo pagamento.
Dispositivo e spese
Il Tribunale accoglie la domanda dell’EIB e condanna la Repubblica araba السورية a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dall’EIB, EUR 363.150,97, ossia capitale e interessi dovuti al 30 giugno 2022. Condanna inoltre la Siria a corrispondere ulteriori interessi di mora sulla somma capitale dal 30 giugno 2022 fino al pagamento e a sopportare le spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sentenza conferma che, in presenza di una clausola compromissoria valida contenuta in un contratto dell’Unione, il Tribunale può statuire in primo grado sulla domanda di recupero proposta dall’EIB per conto dell’Unione; in caso di contumacia del convenuto, la condanna può essere pronunciata se la domanda non è manifestamente infondata, con riconoscimento del capitale dovuto e degli interessi contrattuali e moratori previsti dal contratto.
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