Cassazione Civile, Ordinanza n. 31545/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di impugnazione del licenziamento: il Tribunale aveva rigettato le domande del lavoratore nei confronti della società originariamente convenuta. In appello, il lavoratore aveva proposto l'impugnazione nei confronti di una società diversa da quella che era stata parte in primo grado; la società già convenuta in primo grado si era poi costituita spontaneamente nel giudizio d'appello. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di corretta evocazione della parte resistente in prime cure e per la produzione tardiva e non adeguatamente finalizzata di documenti con cui il lavoratore pretendeva di dimostrare che lo stabilimento presso cui lavorava fosse attualmente gestito dalla società evocata in appello. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 102, 111 e 2697 c.c., sostenendo: (i) che il contraddittorio era regolarmente instaurato e che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'appello; (ii) che, essendo presenti entrambe le società, il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare nei confronti della società ritenuta soggetto passivo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e per mancata censura della ratio decidendi: il ricorso non spiegava in che modo fossero violate le norme invocate, non si confrontava con la motivazione sulla mancanza di allegazione circa la scelta del diverso convenuto in appello, e contestava in modo non specifico le ragioni di tardività e irrilevanza della produzione documentale; inoltre introduceva un apprezzamento di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non rispettavano il requisito di specificità dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e non si misuravano con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare con la duplice base dell'inammissibilità della produzione documentale (tardività e mancata indicazione della finalità) e con il difetto originario di allegazione sull'evocazione in appello di una parte diversa da quella convenuta in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile come nullità della sentenza o del procedimento deve essere articolato con specificità e deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali; la mancanza di chiarezza sul contenuto della violazione e il mancato confronto con la ratio decidendi determinano inammissibilità.
art. 102 c.p.c.
La dedotta violazione del litisconsorzio necessario va spiegata in concreto; non basta invocare la norma senza indicare quale esigenza partecipativa sarebbe stata pretermessa.
art. 111 c.p.c.
La norma sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso non può essere invocata apoditticamente, ma richiede una precisa allegazione del fenomeno successorio dedotto.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova deve essere specificamente illustrata; non è sufficiente una generica affermazione di erronea valutazione probatoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente rubricate come errori processuali, non indicano in modo specifico quale precetto normativo sia stato violato e non si confrontano con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La parte che intenda dolersi dell'erronea individuazione del convenuto o della parte processuale deve allegare e dimostrare in modo chiaro, già nei gradi di merito, le ragioni della diversa evocazione in giudizio; la censura in cassazione non può supplire a un originario difetto di allegazione.
- La produzione documentale in appello è scrutinabile anche sotto il profilo della tempestività e della specifica finalità della produzione; la contestazione in cassazione deve misurarsi con entrambe le ragioni di inammissibilità eventualmente poste dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una diversa valutazione del materiale probatorio o dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione su autonome ragioni processuali non superate dal ricorrente.
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