Cassazione Penale, Ordinanza n. 36525/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/01/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito riguardava una condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, desunta dal rinvenimento della droga in luogo pubblico, all'interno di un comò, e dal dato quantitativo. In cassazione il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto generico e meramente fattuale, non confrontandosi con la motivazione d'appello. Il quarto motivo attaccava la dosimetria della pena, ma anche tale doglianza è stata giudicata del tutto generica rispetto al giudizio di congruità della pena rideterminata, qualificata come modesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici sia il motivo sulla responsabilità sia quello sulla pena, osservando che la motivazione di merito era congrua e immune da illogicità quanto alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, ricavata dalle modalità del rinvenimento e dal quantitativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a una rivalutazione in fatto della decisione di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- La finalità di cessione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta in via indiziaria dalle modalità del rinvenimento e dal dato quantitativo, quando tali elementi siano valorizzati con motivazione non illogica.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono confrontarsi specificamente con il giudizio di congruità espresso dal giudice di merito; censure generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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