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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29262/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la remissione del debito per spese processuali e di mantenimento. Il ricorrente, sottoposto al regime dell'art. 41-bis e condannato per 416-bis con ruolo apicale, lamentava violazione di legge (art. 6 d.P.R. 30/05/2002, n.115) e vizio di motivazione poiché il Magistrato non aveva tenuto in considerazione la regola di condotta carceraria e gli accertamenti patrimoniali e reddituali della Guardia di Finanza che avevano rilevato solo redditi da mercede e lavoro carcerario, limitandosi invece a formulazioni generiche sull'inaffidabilità degli accertamenti in relazione al ruolo mafioso.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza per nuovo giudizio. La Corte ha censurato l'argomentazione del Magistrato di sorveglianza ritenendola generica e non fondata su elementi probatori (accertamenti della Guardia di Finanza o sentenze di condanna irrevocabili) idonei a dimostrare la disponibilità di redditi illeciti. Ha inoltre osservato che la condotta carceraria, elemento rilevante ai fini della remissione del debito, era stata sottovalutata. Di conseguenza è stato disposto un nuovo esame applicando i principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    «1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà. 2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso»

    Stabilisce i requisiti per la remissione del debito: disagiate condizioni economiche e regolare condotta (in libertà o in istituto). La domanda deve essere documentata e la procedura per il recupero sospesa finché non si decide.

  • art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354

    «8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»

    Definisce il parametro della "regolare condotta" in istituto, che è valutabile ai fini della remissione del debito e richiede valutazione del comportamento personale e delle attività svolte in carcere.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 45220 del 03/11/2021, Genovese, Rv. 282454)

    «in tema di remissione del debito per spese di giustizia, ai fini dell'accertamento del requisito delle disagiate condizioni economiche possono essere valorizzate le sentenze di condanna passate in giudicato dalle quali desumere, seppur approssimativamente, il valore complessivo dei profitti illeciti prodotti e, con esse, la presumibile situazione reddituale o economica del soggetto obbligato»

    Consente di utilizzare sentenze passate in giudicato per stimare, anche approssimativamente, i profitti illeciti e la situazione economica del condannato ai fini della valutazione dell'incapienza.

  • Sez. 1, n. 18166 del 2024 (citata dal difensore)

    Decisione recente della stessa Corte riguardante situazione analoga; può essere utilizzata come riferimento orientativo ma non sostituisce la necessità di accertamenti specifici nel caso concreto.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la condanna per 416-bis e il ruolo ricoperto possono influenzare le verifiche sulla disponibilità di proventi illeciti, ma non consentono di sostituire la valutazione probatoria specifica richiesta per la remissione del debito.

Massime di principio

  • La remissione del debito richiede una valutazione specifica e motivata sia delle condizioni economiche del richiedente sia della regolare condotta; non è sufficiente un riferimento generico alla appartenenza a un'organizzazione criminale.
  • Gli accertamenti patrimoniali e reddituali (ad es. della Guardia di Finanza) e le sentenze penali passate in giudicato possono e devono essere valorizzati per stimare, anche in via approssimativa, la disponibilità economica derivante da profitti illeciti.
  • Non è consentito presumere automaticamente la disponibilità di redditi illeciti esclusivamente sulla base della condanna per associazione mafiosa; occorrono elementi probatori concreti e, se possibile, quantificazioni approssimative dei proventi.
  • La regolare condotta carceraria è un elemento rilevante e va valutata attentamente; il suo accertamento può favorire la remissione del debito ove risulti positivamente dagli atti.
  • Un provvedimento che rigetta la remissione per motivazione generica o priva di riferimenti probatori rischia l'annullamento in sede di gravame e il rinvio per nuovo esame.
  • In fase istruttoria è necessario allegare e valutare documentazione completa (dichiarazioni reddituali, accertamenti patrimoniali, sentenze irrevocabili) per dimostrare reale incapienza economica.

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