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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31578/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura custodiale (misura cautelare in carcere) disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza per plurimi episodi di acquisto e cessione di hashish (capo 2, 6, 9, 11 e 16). Il ricorrente contestava: 1) incompetenza territoriale del G.I.P. di Cosenza in favore del G.I.P. di Genova in relazione ai reati connessi (riferimento all'art. 16 c.p.p.), sostenendo che il reato contestato al capo 2 fosse il più grave/il primo e quindi avrebbe dovuto determinare la competenza; 2) carenza dei presupposti per la custodia cautelare, in particolare l'assenza del pericolo di reiterazione, anche alla luce del fatto che in un precedente arresto (settembre 2021) era stata disposta la sostituzione della misura con arresti domiciliari e che i precedenti penali richiamati avevano esiti favorevoli (non luogo a procedere, assoluzioni, riqualificazioni). Sono stati depositati motivi aggiunti e documentazione a sostegno. Successivamente (7 luglio 2022) il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse in ragione della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal ricorrente (art. 591 lett. d) c.p.p.). La Corte non ha esaminato nel merito le questioni di incompetenza territoriale né le censure sulle esigenze cautelari, perché sopraggiunta l'inammissibilità. Per effetto della inammissibilità per rinuncia è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la decisione richiama l'applicabilità dell'art. 616 c.p.p. e la giurisprudenza che esclude distinzioni tra le diverse ipotesi di inammissibilità rilevanti agli effetti sanzionatori.

Norme richiamate

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Citata dal ricorrente come criterio per determinare la competenza nel caso di reati connessi (competenza al giudice del reato più grave o, a parità, del primo). La Corte di legittimità non è però entrata nel merito della questione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dall'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria nella dichiarazione di inammissibilità per rinuncia; la Corte rileva che l'art. 616 non distingue tra diverse ipotesi di inammissibilità ai fini dell'applicazione delle conseguenze economiche.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nella valutazione sull'applicabilità delle regole sanzionatorie in combinato con l'art. 616; la sentenza sottolinea che non vi sono differenze rilevanti ai fini sanzionatori tra le ipotesi previste dall'art. 606 e quelle dall'art. 591.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Citato in riferimento alla riqualificazione di un precedente specifico del 2016: la riqualificazione operata nel procedimento precedente è stata richiamata dal difensore per contestare il valore del precedente penale agli effetti prognostici, e la Corte prende atto della questione senza approfondirla per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza (adempimenti di cancelleria).

Massime di principio

  • La rinuncia formale e sottoscritta all'impugnazione rende il ricorso inammissibile per mancato interesse e impedisce l'esame del merito; occorre valutare attentamente prima di rinunciare a un ricorso perché comporta conseguenze economiche (spese e sanzione).
  • Nei casi di contestazione di incompetenza territoriale per reati connessi (art. 16 c.p.p.) è necessario documentare con chiarezza e elementi oggettivi quale reato sia il "più grave" o quale sia il "primo" nel tempo; se la questione non viene esaminata per ragioni procedurali (es. rinuncia) resta inevasa.
  • Le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) richiedono elementi attuali e concreti: provvedimenti cautelari precedenti favorevoli o la mancanza di fatti successivi possono essere argomenti rilevanti per ottenere misure meno afflittive, ma dipende dalla valutazione complessiva del giudice.
  • I precedenti penali devono essere valutati nella loro esatta natura e con riguardo all'esito processuale (assoluzioni, non luoghi a procedere, prescrizioni, riqualificazioni) quando si valuta la pericolosità sociale o il rischio di reiterazione.
  • Quando si impugna una decisione per motivi di competenza o cautela, conviene evitare rinunce premature che precludano l'esame di questioni rilevanti; se si rinuncia, prevedere e chiarire se la rinuncia è collegata a mutamenti del regime cautelare per evitare effetti sanzionatori.

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