Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31037 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato otto cartelle di pagamento, notificate nel 2007 in qualità di soci e coobbligati solidali, relative a debiti tributari della società per IRPEF, ritenute e IVA riferiti agli anni d’imposta 1993, 1995-2002. Hanno contestato, tra l’altro, la carenza di motivazione delle cartelle, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità, la validità dei ruoli e delle notifiche effettuate dopo la cancellazione della società, il rispetto dei termini decadenziali, la possibilità di agire nei confronti dei soci e l’applicazione della sospensione prevista per le imprese avicole colpite dall’influenza aviaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale, salvo che per una specifica cartella relativa al 1996. È stato stabilito che la cancellazione della società non impedisce la formazione successiva dei ruoli intestati alla società estinta né la notifica delle cartelle ai soci, i quali rispondono dei debiti tributari sociali quali coobbligati solidali e successori ex lege. La comunicazione di irregolarità non è necessaria per omessi o tardivi versamenti; la notifica alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci e la successiva notifica ai soci è soggetta ai termini di prescrizione, non ai termini decadenziali previsti per la prima notifica. La sospensione agevolativa per il settore avicolo non è stata applicata perché riguardava adempimenti e versamenti correnti di imprese ancora operative, non debiti già scaduti di una società cessata ed estinta. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Le cartelle devono contenere gli elementi idonei a identificare la ragione della pretesa fiscale. Nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché non criticava specificamente l’accertamento fattuale della CTR circa la sufficienza della motivazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La comunicazione di irregolarità è necessaria quando il controllo automatico evidenzia risultati diversi dalla dichiarazione o una maggiore imposta; non è invece prescritta per semplici omessi o tardivi versamenti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Si applicano, per i controlli automatizzati IVA, gli stessi principi relativi alla comunicazione di irregolarità: la sua omissione non rende invalida la cartella e non è necessaria per debiti derivanti da imposte dichiarate ma non versate.

  • Codice civile, art. 2495

    La cancellazione dal registro delle imprese produce l’estinzione della società; tale effetto è stato esteso dalla giurisprudenza anche alle società di persone, con efficacia, per le cancellazioni anteriori alla riforma, dal 1 gennaio 2004.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3

    Il ruolo deve essere formato a nome del contribuente anche se, al momento dell’iscrizione, il contribuente non è più esistente. Il debito può quindi essere fatto valere nei confronti dei successori o coobbligati.

  • Codice civile, art. 2267

    I soci della società semplice rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, salvo specifiche deroghe non presenti nel caso esaminato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Disciplina i termini di notifica delle cartelle. La notifica alla società, quando validamente effettuata, è idonea a impedire la decadenza anche rispetto alla successiva azione verso i soci.

  • Codice civile, artt. 2964 e 2966

    Le regole sulla decadenza non impongono una nuova notifica entro il termine decadenziale nei confronti dei soci quando il debito sia già stato validamente notificato alla società; nei confronti dei soci rilevano invece i termini di prescrizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Il socio può contestare gli atti presupposti non notificatigli insieme al primo atto direttamente ricevuto, ma ciò non elimina gli effetti della precedente notifica della cartella alla società né trasforma la successiva notifica in una nuova iscrizione a ruolo.

  • D.L. 1 ottobre 2005, n. 202, art. 5, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 244 del 2005 e modificato dal D.L. n. 2 del 2006

    A decorrere dal 1 gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli [...] sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio [...], senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

    La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti correnti delle imprese avicole operative durante l’emergenza, non i debiti tributari già scaduti di un’impresa cessata ed estinta e non comporta, in ogni caso, la sospensione degli interessi su debiti pregressi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65

    La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso.

    La disciplina prevista per gli eredi è stata applicata, in via finalistica, anche ai successori di una società estinta: la notifica a uno dei soci può essere valida se raggiunge lo scopo di informarli della pretesa.

  • Codice civile, art. 1310

    La notifica della cartella alla società, debitrice solidale, interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci coobbligati.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, ma non cancella automaticamente i debiti tributari pregressi né impedisce all’amministrazione di formare ruoli intestati alla società estinta.
  • I soci di una società semplice possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari sociali, in quanto coobbligati solidali e successori della società estinta.
  • La comunicazione preventiva di irregolarità non è normalmente necessaria quando la pretesa deriva da imposte dichiarate ma non versate; la sua omissione, comunque, non determina automaticamente la nullità della cartella.
  • La validità della notifica alla società può produrre effetti nei confronti dei soci, inclusa l’interruzione della prescrizione e l’impedimento della decadenza relativa alla prima azione di riscossione.
  • Quando il socio riceve per la prima volta un atto relativo al debito sociale, può contestare gli atti presupposti non notificatigli, ma deve dimostrare specifiche irregolarità della pretesa o della notifica; la sola estinzione della società non è sufficiente.
  • Le agevolazioni fiscali concesse a un determinato settore produttivo vanno interpretate secondo il loro testo e la loro finalità: una sospensione per imprese operative durante un’emergenza non si estende automaticamente a imprese cessate o a debiti già scaduti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.