Sentenza n. 410/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - della Graduatoria AB25 Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di Primo Grado (Inglese) per la regione Lazio, approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole del giorno 23.08.2022, legalmente conosciuta dalla ricorrente a mezzo pubblicazione in pari data, a firma del Direttore Generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria per la classe AB25 nella regione Lazio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata il 23 agosto 2022, nella quale non era stata inserita tra i vincitori. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale del 28 aprile 2022 e del bando del 6 maggio 2022, nonché eccesso di potere per erronea o incompleta valutazione dei fatti, motivazione incongrua e insufficiente, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato il punteggio attribuito per titoli e servizi: a fronte dei 75 punti conseguiti nella prova disciplinare, le erano stati inizialmente riconosciuti 13,75 punti per titoli, per un totale di 88,75, mentre avrebbe dovuto ottenere 17,50 punti per titoli e un punteggio complessivo di 92,50, utile al collocamento nella graduatoria dei vincitori. La ricorrente ha inoltre lamentato il parziale e tardivo riscontro alla propria istanza di accesso agli atti del 24 agosto 2022. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riaperto le funzioni della piattaforma e riconosciuto 1,25 punti per un servizio relativo all'anno scolastico 2014/2015, portando il punteggio complessivo a 91,25 e collocando la candidata all'ottantatreesimo posto della graduatoria rettificata. È rimasta controversa la mancata attribuzione di ulteriori 1,25 punti per un master universitario, che l'Amministrazione aveva escluso ritenendo non presentata la relativa certificazione secondo le modalità indicate nell'avviso del 25 luglio 2022. La ricorrente ha documentato l'invio della certificazione il 2 agosto 2022 all'indirizzo e-mail della sede di esame, con conferma di lettura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha preso atto che, dopo la riapertura della piattaforma, l'Amministrazione aveva già riconosciuto 1,25 punti per il servizio dell'anno scolastico 2014/2015, rettificando il punteggio complessivo della candidata a 91,25 e collocandola al numero 83 della graduatoria. Ha invece ritenuto illegittima la mancata valutazione del master universitario, poiché la documentazione risultava inviata il 2 agosto 2022 all'indirizzo e-mail della sede di esame, conformemente alle prescrizioni dell'art. 7 del bando, e l'avvenuta ricezione era attestata dalla conferma di lettura. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti dell'interesse della ricorrente, con obbligo dell'Amministrazione di procedere all'ulteriore valutazione del titolo e all'eventuale aggiornamento del punteggio. Non è stato disposto il riconoscimento automatico del punteggio, essendo demandata all'Amministrazione la verifica della sussistenza dei relativi presupposti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73
procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune
Costituisce la base legislativa della procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente, articolata per regione e classe di concorso.
art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124
servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici
È richiamato quale criterio di valutazione del servizio prestato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria.
art. 7 del bando di concorso del 6 maggio 2022
Dichiarazione e presentazione dei titoli
Imponeva la dichiarazione e la presentazione dei titoli secondo le modalità previste dal bando; nel caso concreto, la trasmissione della documentazione all'indirizzo della sede di esame è stata ritenuta conforme.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione deve valutare i titoli dichiarati e documentati dal candidato secondo le modalità stabilite dal bando; la mancata valutazione di un titolo tempestivamente trasmesso all'indirizzo indicato dall'Amministrazione è illegittima.
- La prova dell'invio della documentazione all'indirizzo e-mail indicato dalla lex specialis, accompagnata dalla conferma di lettura, è idonea a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di presentazione del titolo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni ostative alla ricezione o alla valutabilità.
- Quando nel corso del giudizio l'Amministrazione rettifica parzialmente il punteggio del candidato, il giudice può accogliere il ricorso nei limiti della questione ancora rilevante e ordinare un'ulteriore valutazione del titolo non esaminato, senza sostituirsi all'Amministrazione nella verifica dei relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →