Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in abbreviato, aveva confermato la responsabilita della ricorrente per il reato di indebito utilizzo di carte bancomat (operazione su carte previamente oggetto di furto). Due motivi principali: 1) discordanza tra l'affermazione di voler applicare il minimo edittale e la determinazione della multa in euro 360,00 anziche in euro 310,00 (minimo previsto per l'art. 493-ter c.p.); 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto), nonostante la confessione e il comportamento successivo al delitto.
La decisione
Il ricorso e parzialmente fondato. Primo motivo accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, trattandosi di discrepanza materiale tra dispositivo e motivazione e con procedimento nella motivazione chiaramente ricostruibile, sia possibile la rettifica ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.; la sanzione pecuniaria e stata quindi rettificata a euro 137,00 (base 310, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito abbreviato). Secondo motivo rigettato: la Corte ha ritenuto legittima la decisione di non applicare l'art. 131-bis in ragione delle gravi modalita della condotta e della non particolare tenuita dell'offesa (sottrazione di 900 euro); inoltre il beneficio non era stato neppure invocato in appello. Per il resto la sentenza impugnata e stata confermata.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
Norma che sanziona l'indebito utilizzo di carte di pagamento; utilizzata per qualificare il fatto contestato alla ricorrente e come riferimento per il minimo edittale della pena pecuniaria.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto. La Corte ha interpretato che non sia applicabile quando le modalita e l'entita del danno (900 euro) denotano una non particolare tenuita dell'offesa; la confessione non comporta automaticamente l'applicazione del beneficio.
art. 619 cod. proc. pen.
Consente la rettifica di errori materiali nel dispositivo della sentenza quando la motivazione chiarisce il procedimento seguito dal giudice; applicato per correggere l'errata indicazione della multa dal dispositivo.
Giurisprudenza di sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011
Principio secondo cui, in caso di discrasia fra dispositivo e motivazione dovuta ad errore materiale, la motivazione prevale e si puo rettificare il dispositivo seguendo la procedura di cui all'art. 619 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Se la sentenza indica in motivazione l'intento di applicare il minimo edittale ma il dispositivo riporta una pena diversa per errore materiale, la motivazione prevale e l'errore puo essere rettificato secondo l'art. 619 cod. proc. pen.
- La riduzione della pena per il rito abbreviato e per le circostanze attenuanti generiche si applicano sulla sanzione base e possono produrre riduzioni cumulative che devono essere calcolate concretamente; in caso di discrepanza formale, chiedere la rettifica con riferimento all'art. 619.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non e automatica in presenza di confessione o di comportamento successivo al reato: il giudice valuta le modalita, l'entita del danno e la particolare tenuita dell'offesa; importo del danno e gravita della condotta possono escludere il beneficio.
- Le valutazioni di merito del giudice dell'appello circa la gravita della condotta e l'inesistenza della particolare tenuita non sono sindacabili in Cassazione se non risultano manifestamente illogiche.
- Se il beneficio previsto dall'art. 131-bis non e stato invocato in sede di appello, e piu difficile ottenerlo in cassazione; e preferibile sollevare espressamente tale applicazione nei precedenti gradi di giudizio.
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