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Risoluzione

Risoluzione n. 291 del 12/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i nuovi edifici del C.N.R. possono beneficiare dell’IVA agevolata al 10% solo se effettivamente utilizzati congiuntamente con le università per attività didattica e se tale attività non è marginale rispetto alla ricerca. Esclusa invece l’applicazione come opere di urbanizzazione secondaria.

Aliquota IVA 10% per edifici destinati a ricerca e formazione del C.N.R.

Aliquota IVA applicabile agli edifici per ricerca e formazione del C.N.R.

La risoluzione esamina l’istanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di appalto per la realizzazione di quattro edifici prefabbricati destinati a laboratori, studi di ricerca e attività didattiche e formative. L’Agenzia delle Entrate valuta se tali costruzioni possano rientrare tra gli edifici scolastici assimilati alle case di abitazione non di lusso oppure tra le opere di urbanizzazione secondaria.

Contenuto dell’istanza del C.N.R.

Il C.N.R. rappresenta di avere in corso un progetto edilizio presso l’Area di Ricerca di sua competenza, su area demaniale concessa in uso. I nuovi edifici ospiteranno:

  • laboratori;
  • studi di ricerca;
  • attività didattiche e formative;
  • attività rivolte a personale del C.N.R., borsisti, laureandi, ricercatori e dottorandi.

L’ente richiama inoltre il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, in particolare l’art. 3, lett. n), che attribuisce al C.N.R. il compito di promuovere la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori anche tramite borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato in convenzione con le università. A sostegno della propria tesi, il C.N.R. evidenzia:

  • l’esistenza di numerose convenzioni con consorzi universitari;
  • la connessione tra ricerca e attività didattico-formativa;
  • il possesso di certificazione ISO per l’attività formativa di alcuni istituti.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il C.N.R. ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972. La tesi si fonda su due possibili qualificazioni:

  • gli edifici come “edifici scolastici”, in quanto destinati anche ad attività didattica e formativa;
  • in subordine, gli edifici come opere di urbanizzazione secondaria, richiamando l’art. 4 della legge n. 847 del 1964 e l’art. 44 della legge n. 865 del 1971, tra cui rientrerebbero strutture per l’istruzione superiore all’obbligo e attrezzature culturali.

Il C.N.R. richiama anche precedenti favorevoli dell’Amministrazione finanziaria, tra cui le risoluzioni prot. 430965/1990, prot. 127/1994 e n. 57/1996.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia esclude anzitutto che il complesso possa beneficiare dell’aliquota agevolata come opera di urbanizzazione secondaria. Secondo i chiarimenti già resi nella risoluzione del 24 febbraio 1994, prot. n. 127, le strutture del C.N.R. non possono essere considerate “attrezzature culturali” perché manca il requisito della diretta messa a disposizione dell’intera collettività, necessario per tale qualificazione.

Edifici scolastici e condizioni per l’agevolazione

Per la qualificazione come edifici scolastici assimilati alle case di abitazione ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1983, n. 1094, convertito nella legge n. 35 del 1993, l’Agenzia richiama la circolare n. 1 del 1994 e ribadisce che l’attività svolta deve essere diretta al perseguimento di finalità di istruzione.

Nel caso concreto, gli edifici saranno destinati sia alla ricerca sia ad attività didattiche e formative svolte con università convenzionate. Pertanto, gli immobili possono essere considerati edifici scolastici solo se ricorrono entrambe le condizioni:

  • utilizzo effettivo congiunto da parte del C.N.R. e delle università convenzionate per lo svolgimento dell’attività didattica;
  • attività didattico-formativa non marginale rispetto all’attività di ricerca svolta nel medesimo edificio.

Conclusione dell’Agenzia

Se le condizioni indicate risultano effettivamente soddisfatte, gli immobili possono essere ricondotti agli edifici scolastici e quindi agli immobili assimilati alle case di abitazione non di lusso. In tale ipotesi, alle prestazioni di servizi relative ai contratti di appalto per la realizzazione del progetto si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 26 aprile 2001, n. 209.

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