Risoluzione n. 289 del 12/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’imposta tedesca sui trasferimenti immobiliari (RETT), corrisposta da ALFA e rimborsata ad alcune società controllate, non è deducibile ex art. 109, comma 4, TUIR perché non imputata a conto economico né a patrimonio netto, ma incrementa il costo fiscale della partecipazione acquisita.
Trattamento fiscale della RETT tedesca connessa all’acquisizione di GAMMA da parte di ALFA
Trattamento fiscale della RETT tedesca nell’ambito dell’acquisizione di GAMMA
La risoluzione esamina il regime fiscale italiano applicabile alla Real Estate Transfer Tax (RETT) dovuta in Germania da ALFA Spa in relazione all’acquisizione di una partecipazione pari almeno al 95% del capitale della società tedesca GAMMA. Il documento affronta, in particolare, se l’imposta pagata direttamente da ALFA e quella rimborsata a società di persone e fondi immobiliari controllati possano essere dedotte dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109, comma 4, TUIR.
Fatti rappresentati dall’istante
ALFA riferisce di aver acquisito GAMMA mediante un’operazione iniziata nel 2005 e conclusasi nel 2007. Il superamento della soglia del 95% del capitale ordinario di GAMMA consente di avviare la procedura di squeeze-out dei soci di minoranza e la successiva cancellazione del titolo dal listino.
Ai fini della normativa tedesca, il superamento di tale soglia comporta anche effetti indiretti in materia di imposta sui trasferimenti immobiliari:
- si presumono trasferiti ad ALFA gli immobili di proprietà di GAMMA;
- si presumono trasferiti gli immobili di società di capitali e società di persone controllate, direttamente o indirettamente, da GAMMA per almeno il 95%;
- si presumono trasferiti anche gli immobili detenuti da fondi immobiliari costituiti da soggetti controllati da GAMMA nella medesima misura.
L’istante precisa che:
- la RETT relativa alla concentrazione delle partecipazioni in GAMMA e nelle società di capitali controllate è pagata direttamente da ALFA quale soggetto passivo;
- la RETT relativa agli immobili delle società di persone e dei fondi immobiliari è corrisposta da tali soggetti e poi rimborsata da ALFA in base ad accordi contrattuali.
L’imposta è applicata con aliquota del 3,5% su una base imponibile commisurata al valore degli immobili, sia terreni sia fabbricati. La liquidazione è effettuata dall’Ufficio delle imposte tedesco, che accerta l’importo dovuto e invia la documentazione per il pagamento; il procedimento può durare a lungo e comportare più pagamenti in diversi periodi d’imposta.
Posizione del contribuente
ALFA sostiene che sia l’imposta direttamente pagata sia i rimborsi versati alle società di persone e ai fondi immobiliari siano deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 4, TUIR.
A sostegno della tesi, la società richiama l’IFRS 3 sulle aggregazioni aziendali, secondo cui nel costo dell’aggregazione vanno inclusi tutti i costi direttamente attribuibili all’operazione. In tale logica, la RETT sarebbe un costo direttamente attribuibile all’acquisizione e verrebbe imputata al costo della partecipazione, non al conto economico.
Secondo l’istante, la mancata imputazione al conto economico non impedirebbe comunque la deduzione, in quanto l’art. 109, comma 4, TUIR è stato modificato dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che riconosce rilievo anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. ALFA ritiene inoltre che la RETT sia inerente alla propria attività di capogruppo, poiché lo squeeze-out e il controllo totalitario di GAMMA rafforzerebbero il gruppo e il marchio.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce preliminarmente che la RETT, pur essendo un’imposta sui trasferimenti immobiliari, non può essere considerata un costo connesso all’acquisto di immobili, poiché nel caso concreto non vi è un trasferimento reale, ma un acquisto fittizio fondato su una presunzione assoluta di legge.
L’Ufficio richiama poi:
- l’art. 83 TUIR, che applica il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico, con le rettifiche previste dalla normativa fiscale;
- l’art. 109, comma 4, TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 38/2005, secondo cui si considerano imputati a conto economico anche i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio per effetto degli IAS/IFRS.
La norma, secondo l’Agenzia, consente la deduzione di costi rilevati direttamente a patrimonio netto, cioè con contropartita patrimoniale e non a conto economico. Tale disciplina serve a preservare la rilevanza fiscale di componenti negativi che, per effetto dei principi IAS/IFRS, non transitano nel conto economico ma sono iscritti direttamente a patrimonio netto.
Nel caso di specie, tuttavia, la fattispecie non rientra in tale previsione, perché i componenti negativi corrispondenti alla RETT non sono imputati a patrimonio netto, ma determinano un incremento del costo di una voce dell’attivo patrimoniale. Di conseguenza, l’art. 109, comma 4, TUIR non è applicabile.
Esito e conseguenze fiscali
Le somme pagate da ALFA a titolo di RETT e i rimborsi corrisposti alle società di persone e ai fondi immobiliari non sono deducibili come costi dell’esercizio ai sensi della norma invocata. Qualora fossero rilevate a conto economico, sarebbero deducibili come costi inerenti all’attività d’impresa; nel caso concreto, però, esse devono aumentare il costo fiscale riconosciuto della partecipazione per la quale sono state sostenute.
Principio affermato
La risoluzione afferma, in sostanza, che:
- la deducibilità ex art. 109, comma 4, TUIR riguarda solo i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio netto per effetto degli IAS/IFRS;
- non rientrano in tale previsione i costi che incrementano direttamente il valore di una partecipazione o di un’attività iscritta nell’attivo patrimoniale;
- la RETT tedesca sostenuta da ALFA va quindi capitalizzata nel costo fiscale della partecipazione acquisita.
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