Risoluzione n. 290 del 12/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza della ALFA Motors S.p.A. sull’esenzione Irap prevista dall’art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, richiamando la decisione della Commissione UE che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e non applicabile.
Agevolazione Irap Sicilia dichiarata aiuto di Stato incompatibile
Agevolazione Irap Sicilia e verifica di compatibilità comunitaria
Il documento esamina un interpello presentato da ALFA Motors S.p.A. in merito all’applicazione dell’esenzione dall’IRAP prevista dall’art. 15 della Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21. La questione riguarda anche il criterio di calcolo della base imponibile agevolabile nel caso di fusione con due società incorporate che avevano operato nel triennio 2001-2003.
Quesito posto dalla società
La società istante riferisce di aver incorporato, con delibera di fusione adottata il 12 settembre 2003, due società concessionarie automobilistiche con sede ad Agrigento, denominate "DELTA Srl" e "GAMMA Srl". La fusione è divenuta efficace dal 9 dicembre 2003, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2004.
La ALFA Motors S.p.A. chiede chiarimenti sulle concrete modalità di applicazione dell’agevolazione regionale, in particolare:
- se l’esenzione IRAP per i cinque periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003 spetti per la parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003;
- se, nel caso di specie, il triennio debba essere calcolato considerando anche l’attività svolta nel 2001 dalle società incorporate, oltre che quella dell’incorporante.
Posizione del contribuente
Secondo la società, il conteggio del triennio dovrebbe includere gli anni 2001 e 2002 delle società incorporate, poiché queste svolgevano la medesima attività di commercio di autoveicoli dell’incorporante. Tale attività sarebbe quindi da considerare come mera continuazione di quella della ALFA Motors S.p.A.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non entra nel merito operativo del calcolo richiesto, perché richiama preliminarmente la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 febbraio 2007, n. 498, pubblicata nella G.U. n. 185 del 17 luglio 2007, serie L.
Tale decisione ha stabilito che il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione mediante gli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 costituisce un aiuto di Stato:
- in violazione dell’art. 87 del Trattato C.E.E.;
- incompatibile con il mercato comune;
- non suscettibile di esecuzione.
La Commissione ha inoltre evidenziato che la misura:
- discrimina tra imprese "siciliane" e "non siciliane";
- impedisce alle imprese con sede legale in un altro Stato membro di beneficiare dell’aiuto;
- attribuisce un vantaggio selettivo alle sole società che abbiano cumulativamente sede legale, amministrativa e operativa nel territorio siciliano.
Esito dell’interpello
Alla luce di tale inquadramento, l’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza, affermando che l’agevolazione prevista dall’art. 15 della Legge regionale siciliana n. 21 del 2003 è incompatibile con il mercato comune e, pertanto, non può essere applicata.
Riferimento procedurale finale
La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto sollecitata da interpello presentato alla Direzione Regionale della Sicilia.
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