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Sentenza

Sentenza del 21/07/2021 n. 20769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che, riformando il primo grado, aveva ritenuto indimostrata la notifica delle cartelle esattoriali impugnate dalla società GE.RE.CO., la quale aveva impugnato solo gli estratti di ruolo e sosteneva di essere venuta a conoscenza delle cartelle tramite quegli estratti. Il tema principale riguardava la rilevanza dell'estratto di ruolo e la prova documentale della notifica (relate, matrici o copie autentiche delle cartelle).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Sud, ritenendo errata la valutazione della CTR sulla necessità di produrre l'originale o la copia autentica della cartella per dimostrare la notifica. Richiamando l'art. 26 DPR 602/1973, la Corte ha affermato che è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notificazione (anche in copia fotostatica, se la conformità non è contestata). Poiché in causa erano state prodotte copie delle relate riferite agli estratti di ruolo e la conformità non era stata messa in discussione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese del merito sono compensate; la contribuente è invece condannata a rifondere a Equitalia le spese del giudizio di legittimità (Euro 4.000,00 più spese forfettarie, accessori e Euro 200,00 per esborsi).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 2 luglio 1992, n. 546, art. 19

    L'estratto di ruolo, in linea di principio, non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19; tuttavia la giurisprudenza (Sezioni Unite) ammette l'impugnazione dell'estratto quando l'impugnazione riguarda il suo contenuto, ossia atti ivi indicati (es. cartelle mai notificate), poiché il contribuente ha interesse ad agire per far valere l'invalidità della notifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4

    l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione

    Ai fini della prova della notifica non è necessaria la produzione dell'originale della cartella; è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. Copie fotostatiche possono essere ritenute valide se la loro conformità agli originali non è contestata.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Richiamato nella motivazione per spiegare l'assenza di interesse ad impugnare un atto meramente interno (come l'estratto), salvo che l'estratto rappresenti atti esterni/nullità rilevanti rispetto al contribuente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 19704/2015 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui l'estratto di ruolo può essere impugnato quando contenga o riferisca atti che non sono stati notificati (ad es. cartelle): in tal caso il contribuente ha interesse e la tutela giurisdizionale non può essere indebitamente compressa.

  • Codice civile, art. 2967 (citato in ricorso)

    Articolo richiamato dalla parte ricorrente in censura, ma non decisivo nella motivazione finale della Corte; la sentenza non approfondisce una specifica interpretazione di questa norma nel corpo motivazionale riportato.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è, di regola, un documento non impugnabile, ma diventa impugnabile quando l'impugnazione riguarda il contenuto relativo ad atti non notificati (es. cartelle) perché il contribuente ha un interesse concreto a farne valere l'invalidità.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella (cartella esattoriale), è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica prevista dall'art. 26 DPR 602/1973: non è sempre necessario l'originale o la copia autenticata, purché la conformità delle copie non sia contestata.
  • Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare per cinque anni matrice/copia della cartella con la relazione di notifica e di esibirle a richiesta; la mancata esibizione può favorire la prova della mancata notifica a favore del contribuente.
  • La prova della notifica grava sull'agente della riscossione: deve essere documentata mediante gli strumenti che la normativa impone (matrici, copie con relata, A/R). Copie fotostatiche sono ammissibili, ma la loro efficacia dipende dall'assenza di contestazione sulla conformità.
  • Se il contribuente è venuto a conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo, ha comunque interesse a far valere l'invalidità della notifica della cartella; la giustizia tributaria può quindi esaminare l'impugnazione basata su tale estratto quando la questione è sostanziale.
  • In termini di onere delle spese processuali, la Corte può compensare le spese del merito in ragione dell'evoluzione del giudizio; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

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