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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12954/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società correntista aveva agito per ottenere la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate in un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deducendo l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, spese e oneri non dovuti. Il Tribunale aveva rideterminato il saldo e aveva ritenuto prescritte le rimesse anteriori al 6.6.2002, reputandole solutorie sul presupposto che non fosse dimostrata una valida apertura di credito, e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme su prova e prescrizione, sostenendo che la banca, per eccepire la prescrizione, doveva provare la natura solutoria delle rimesse; 2) violazione di norme processuali per avere la Corte trascurato che la banca avrebbe sostanzialmente ammesso l'esistenza di un affidamento continuativo e non contestato le rimesse solutorie; 3) violazione delle norme in tema di apertura di credito e nullità di protezione, assumendo che l'affidamento fosse stato stipulato per fatti concludenti e che la banca non potesse eccepire la nullità; 4) omesso esame di estratti conto e riassunti scalari da cui sarebbe emerso l'affidamento di fatto; 5) violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, per non avere considerato che la correntista aveva confidato nell'esistenza dell'affidamento; 6) omessa pronuncia sull'appello subordinato volto a retrodatare ulteriormente il termine di prescrizione al 9.12.1996 per il richiamo, nel contratto del 2004, al precedente contratto di affidamento del 10.12.1996, con ulteriore omesso esame del relativo fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che, quando la banca eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, è sufficiente l'allegazione della natura solutoria delle rimesse, dell'inerzia del correntista e della volontà di profittarne dell'estinzione del diritto, mentre spetta al correntista provare che le rimesse hanno natura meramente ripristinatoria. Ha inoltre escluso che operasse in modo dirimente la non contestazione, osservando che il giudice può comunque pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti sulla base delle prove acquisite. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non indicava in modo adeguato il contenuto delle difese e la localizzazione dei documenti invocati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alle rationes decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione sulla lesione della tutela dell'affidamento. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la Corte d'appello aveva correttamente confermato l'irrilevanza del generico richiamo, nel contratto del 2004, al precedente affidamento del 1996. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di ricostruire diversamente i fatti se le prove acquisite lo giustificano.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente alle doglianze sulla valutazione della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è scrutinata alla luce delle rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato a sostegno delle doglianze processuali, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito bancario, l'onere probatorio delle rimesse ripristinatorie incombe sul correntista.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria decennale dell'azione di ripetizione.

  • art. 6, comma 3, L. n. 154/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità/operatività dell'affidamento di fatto.

  • art. 117, commi 1, 2, 3, d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato per la disciplina della forma e del contenuto dei contratti bancari.

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di protezione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato con riferimento all'interpretazione dei contratti bancari e del richiamo ad un precedente affidamento.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nelle censure relative al valore confessorio del comportamento processuale o contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede nei rapporti bancari.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di indebito bancario e prescrizione, la banca che eccepisce l'estinzione del diritto deve allegare che le rimesse contestate siano solutorie, l'inerzia del correntista e la volontà di profittare dell'estinzione; il correntista, per contrastare l'eccezione, deve dimostrare che le rimesse hanno funzione meramente ripristinatoria dell'affidamento.
  • Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di merito di pervenire a una ricostruzione fattuale diversa quando dalle prove acquisite emerga una versione dei fatti incompatibile con quanto non contestato.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se non sono specificamente indicati i documenti su cui si fonda, il loro contenuto essenziale e la sede processuale in cui sono stati prodotti.
  • La censura di omessa pronuncia o di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
  • Un richiamo generico in un contratto successivo a un precedente rapporto di affidamento non basta, da solo, a dimostrare la perdurante efficacia o specifica ricostruzione dell'apertura di credito se il regolamento economico del rapporto non risulta determinato in modo preciso.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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