Ordinanza n. 802/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando di concorso per un posto di assistente tecnico AR22 – moda e costume, atti relativi alla formazione delle graduatorie permanenti e successiva graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il bando di concorso regionale che prevedeva anche la copertura di un posto di assistente tecnico AR22 – moda e costume, la procedura di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2025/2026 nella parte in cui non individuava tale posto tra quelli disponibili, nonché, ove occorrente, l’annullamento di una precedente procedura concorsuale. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la graduatoria di merito approvata il 29 dicembre 2025, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti; la questione cautelare riguarda, in particolare, la determinazione del numero dei posti di ruolo vacanti di assistente tecnico AR22 alle date del 1° agosto 2024 e del 1° agosto 2025 e l’individuazione degli istituti scolastici privi di copertura.
La decisione
Il TAR, impregiudicate le questioni di rito, non ha deciso nel merito né ha definito l’istanza cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’istruzione una relazione illustrativa, da depositare telematicamente entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, contenente chiarimenti documentati sulle modalità di calcolo e sul numero dei posti di ruolo vacanti di assistente tecnico AR22 – moda e costume alle date del 1° agosto 2024 e del 1° agosto 2025, con indicazione degli istituti scolastici scoperti. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dalla verifica documentata della consistenza dei posti vacanti e dalle modalità con cui l’amministrazione li ha calcolati, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione prima di pronunciarsi sulla cautela.
- L’adozione di un’ordinanza istruttoria non comporta una decisione anticipata né sul merito del ricorso né sulla sussistenza dei presupposti cautelari, quando il giudice dichiari impregiudicate le questioni di rito e rinvii la trattazione a una successiva camera di consiglio.
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