Circolare numero 55 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 gennaio 2010 tra INPS ed EUROCOLTIVATORI, che sostituisce l’accordo precedente. Vengono disciplinate le trattenute dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, i flussi informativi tra INPS e datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, i versamenti all’Organizzazione, il corrispettivo dovuto all’INPS per il servizio e la durata triennale della convenzione con possibilità di rinnovo e recesso per giusta causa.
Convenzione INPS-EUROCOLTIVATORI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-EUROCOLTIVATORI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 gennaio 2010 tra INPS ed EUROCOLTIVATORI, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 50 del 13 marzo 2002. L’atto disciplina la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, definendo soggetti interessati, modalità di delega, percentuali di trattenuta, flussi operativi, costi del servizio e durata della convenzione.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i soggetti beneficiari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi in favore di EUROCOLTIVATORI mediante trattenuta sulle prestazioni sopra indicate, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Delega di trattenuta e condizioni di validità
Il versamento dei contributi avviene sulla base di una delega personale, il cui testo è inserito nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e, inoltre, recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
La delega è valida solo se contenuta nel modello di domanda e correttamente compilata. La circolare precisa che:
- la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta;
- per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la scelta;
- nei casi di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro ha un ruolo essenziale nella gestione della delega. Deve infatti comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La convenzione stabilisce anche che, se la delega non è comunicata contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, essa è priva di effetto. Inoltre, qualora il lavoratore contesti la trattenuta sostenendo di non aver rilasciato la delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Organizzazione è tenuta a restituire quanto trattenuto.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed è uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione.
EUROCOLTIVATORI ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’Organizzazione e trasmissione degli elenchi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti a EUROCOLTIVATORI entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il trasferimento delle somme avviene tramite bonifico su un conto corrente bancario dedicato, il cui IBAN sarà comunicato con successivo messaggio alle strutture dell’Istituto.
Contestualmente, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Per gli elenchi cartacei sono previste modalità di ordinamento differenziate in base alla prestazione:
- ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
- ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
- ordine di Centro per l’impiego per indennità di mobilità e disoccupazione.
Il codice identificativo di EUROCOLTIVATORI è 1201. La sede dell’Organizzazione è indicata in via Nomentana 133, 00161 Roma, con codice fiscale 97074900586.
Corrispettivo per il servizio e regime dei costi
L’EUROCOLTIVATORI deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in 0,54 euro per singola delega. La convenzione richiama che tale importo copre la gestione della delega per singola prestazione.
L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R. A seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni. È inoltre previsto che, oltre alle spese, siano a carico di EUROCOLTIVATORI ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Resta salva, in presenza di giusta causa, la possibilità di disdetta da parte di ciascuno dei contraenti con preavviso di almeno sei mesi.
Responsabilità, controversie e coordinamento centrale
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e, in particolare, resta estraneo ai rapporti tra gli associati ed EUROCOLTIVATORI. L’Organizzazione assume gli obblighi di rimborso nei casi di controversie sulla validità o regolarità della delega in cui risulti definitivamente soccombente, nonché delle spese sostenute in dipendenza di eventuali liti giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Le questioni non risolte in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra Direzione generale INPS e struttura nazionale dell’Organizzazione. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Roma.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di EUROCOLTIVATORI, la circolare richiama integralmente le istruzioni già contenute nella circolare INPS 13 marzo 2002, n. 50.
Punti principali
Ambito delle prestazioni interessate
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Il contributo associativo a favore di EUROCOLTIVATORI viene trattenuto sulle prestazioni temporanee indicate dalla convenzione.
Delega, requisiti di validità e revoca
La trattenuta è effettuata solo previa delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega perde efficacia con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori a un anno, la delega può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se la delega non è comunicata contestualmente, la stessa è priva di effetto.
Misura dei contributi associativi
Le percentuali da trattenere sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. La percentuale deve essere indicata espressamente nella delega ed è uguale per tutti gli iscritti.
Versamenti, elenchi e codice identificativo
Le strutture territoriali INPS versano le somme entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e inviano all’EUROCOLTIVATORI gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. Il codice identificativo dell’EUROCOLTIVATORI è 1201 e i versamenti sono eseguiti sul conto corrente comunicato con successivo messaggio contenente l’IBAN.
Costi del servizio e durata della convenzione
L’Organizzazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e, da tale comunicazione, EUROCOLTIVATORI può recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità triennale dalla sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, restando salva la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi.
Responsabilità e controversie
L’INPS è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra associati ed EUROCOLTIVATORI. In caso di contestazioni sulla validità della delega e di soccombenza dell’Organizzazione, questa deve rimborsare all’interessato le ritenute operate e le spese di eventuali controversie giudiziarie. Le questioni non risolte localmente sono esaminate a livello centrale; per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
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