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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Servizio Pubblica Istruzione n. 2466 reg. gen. del 5 settembre 2025 n. 150 reg. servizio del 5 settembre 2025, notificata il successivo 11 settembre 2025, con cui è stata aggiudicata la «Gara a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs n. 36/2023” indetta per “l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Taggia» e sono stati approvati i relativi «impegni di spesa - per gli - anni scolastici 2025/2026- 2026/2027, 2027/2028, C.I.G. n. B7781C7A47» in favore dell’impresa CAMST - Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo Turismo Società Cooperativa; - ove occorrer possa, del bando di gara e dei suoi allegati; - ove occorrer possa, del disciplinare e del capitolato di gara e relativi allegati; - ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara, anche riferibili alle sedute riservate di valutazione della Commissione sull’offerta tecnica; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo ivi compreso il contratto di appalto eventualmente stipulato

Giustizia amministrativa202501210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara telematica aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e sociale del Comune di Taggia, nonché gli atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore della controinteressata deducendo, da un lato, la violazione della par condicio e della disciplina della lex specialis sui limiti dimensionali dell'offerta tecnica, assumendo che l'aggiudicataria avesse surrettiziamente superato tali limiti mediante l'inserimento di tabelle; dall'altro, l'erronea attribuzione dei punteggi e l'inattendibilità dell'offerta aggiudicataria rispetto a vari criteri di valutazione. In particolare, sono state contestate le migliorie ambientali, la fornitura di piccoli elettrodomestici, le iniziative di comunicazione e coinvolgimento dell'utenza, la mancata considerazione degli adeguamenti salariali, la copertura delle settimane del calendario scolastico e l'inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni in caso di mancato subentro nel contratto. La Provincia ha eccepito la tardività del ricorso. Il Comune ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato da eventuali pretese risarcitorie; la compagnia ha chiesto la revoca dell'autorizzazione alla chiamata e la propria estromissione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha respinto la richiesta della compagnia assicuratrice di revoca dell'autorizzazione alla chiamata in causa, chiarendo che nessuna domanda di manleva era stata notificata dal Comune e che il thema decidendum restava circoscritto alle domande proposte dalla ricorrente. La chiamata del terzo garante è stata ritenuta ammissibile per l'interesse qualificato del garante all'esito dell'eventuale domanda risarcitoria, senza estendere però il giudizio al rapporto privatistico di garanzia; lo scrutinio su tale rapporto è stato qualificato come incidentale e privo di efficacia di giudicato. Il TAR ha poi ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di irricevibilità, perché il ricorso era infondato nel merito. Quanto al primo motivo, ha affermato che i limiti dimensionali dell'offerta tecnica non possono essere interpretati in senso espulsivo né comportare lo stralcio automatico di parti dell'offerta, in assenza di una base normativa primaria e in contrasto con la tassatività delle cause di esclusione, con i principi di imparzialità e buon andamento e con il principio del risultato. Quanto alle contestazioni sui punteggi, ha ricordato che la valutazione delle offerte tecniche esprime ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza. Ha quindi escluso tali vizi: l'offerta dell'aggiudicataria conteneva soluzioni ambientali non specificamente contestate; il disciplinare non imponeva necessariamente che gli elettrodomestici del criterio 9 fossero diversi da quelli indicati in altre parti dell'offerta; le iniziative relative al criterio 6 erano coerenti con l'oggetto del criterio e, comunque, l'aggiudicataria aveva ottenuto un punteggio inferiore a quello della ricorrente; il costo del lavoro dichiarato era superiore alla stima della stazione appaltante e l'aggiudicataria aveva dichiarato di avere considerato il contratto collettivo aggiornato. Il mero scostamento dalle tabelle ministeriali non dimostra la violazione dei minimi salariali, potendo gli scostamenti essere giustificati dall'organizzazione aziendale e compensati nell'equilibrio complessivo dell'offerta. Le censure sulla copertura delle settimane scolastiche sono state ritenute generiche per mancata indicazione del calcolo delle asserite scoperture. Infine, il TAR ha ritenuto compatibili gli inquadramenti contrattuali contestati con le mansioni indicate. La ricorrente è stata condannata alle spese: euro 4.000 in favore del Comune, euro 4.000 in favore della controinteressata, euro 2.000 in favore della Provincia ed euro 1.000 in favore della compagnia assicuratrice, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impedisce di privilegiare formalismi non funzionali alla selezione della migliore offerta.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento ostano a un'interpretazione meramente formalistica dei limiti dimensionali dell'offerta.

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    La chiamata in causa del terzo nel processo amministrativo richiede un'autorizzazione del giudice, fondata su una valutazione di opportunità.

  • art. 8 c.p.a.

    La cognizione incidentale del rapporto di garanzia, svolta per valutare l'opportunità della chiamata del terzo, non produce efficacia di giudicato sul rapporto privatistico.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata nel rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che stabiliscono limiti dimensionali dell'offerta tecnica non possono essere interpretate come cause automatiche di esclusione o di stralcio di parti dell'offerta, salvo una chiara e legittima previsione conforme ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di proporzionalità; l'interpretazione deve preservare la valutazione sostanziale della migliore offerta.
  • La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • Il mero scostamento tra il costo della manodopera indicato dall'operatore economico e il costo medio risultante dalle tabelle ministeriali non dimostra, di per sé, la violazione dei minimi salariali: le tabelle hanno funzione indicativa e l'operatore può giustificare lo scostamento attraverso la propria organizzazione aziendale e l'equilibrio complessivo dell'offerta.
  • Le censure relative alla sostenibilità dell'offerta o alla copertura delle prestazioni devono essere specifiche e supportate dall'indicazione dei dati e dei calcoli dai quali deriverebbe l'asserita inattendibilità; una contestazione priva di tale dimostrazione non è idonea a infirmare l'aggiudicazione.
  • Nel processo amministrativo, la chiamata in causa del terzo garante può essere autorizzata quando il terzo vanti un interesse qualificato all'esito dell'eventuale domanda risarcitoria, ma l'autorizzazione non estende il thema decidendum al rapporto privatistico di garanzia e la cognizione su tale rapporto resta incidentale e priva di efficacia di giudicato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggiCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivo

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