Ordinanza n. 256/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento pratica PROT. N. P-NA/L/Q/2024/153304 emesso il 06/11/2025 di revoca del nulla osta del 17.4.24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta del 17 aprile 2024, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza del rapporto di lavoro indicato e ha invocato anche il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. In particolare, non risultano allegati o comprovati l'adeguatezza dei requisiti reddituali del datore di lavoro e l'effettività originaria del rapporto lavorativo; le stesse allegazioni del ricorrente sembrano confermare, in via preliminare, l'inesistenza del rapporto. È stata quindi contestata, in sostanza, la valutazione amministrativa di originaria inverosimiglianza del rapporto di lavoro e la conseguente revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della revoca. Ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti cautelari, poiché il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a mettere in discussione la valutazione dell'Amministrazione circa l'originaria insussistenza o inverosimiglianza del rapporto di lavoro. Ha inoltre escluso, allo stato, che possa essere riconosciuto il permesso per attesa occupazione: tale istituto presuppone circostanze successive, non imputabili colposamente allo straniero, che abbiano determinato l'interruzione o cessazione di un rapporto effettivamente esistente, mentre nella fattispecie è stata ravvisata l'inesistenza originaria del rapporto e la mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non ravvisabili prima facie elementi sufficienti per concedere la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non alleghi e non fornisca neppure un principio di prova circa fatti o elementi idonei a mettere in discussione la valutazione dell'Amministrazione.
- Quando la revoca di un nulla osta al lavoro dipende dalla ritenuta inesistenza originaria del rapporto lavorativo o dalla mancanza ab origine dei requisiti richiesti, il permesso per attesa occupazione non può essere fondato sulla cessazione del rapporto, poiché tale istituto presuppone un rapporto effettivamente esistente e successivamente interrotto o cessato per circostanze non imputabili allo straniero.
- La valutazione cautelare dell'effettività del rapporto di lavoro può comprendere la verifica preliminare dell'adeguatezza dei requisiti reddituali del datore di lavoro; in assenza di allegazioni e prova su tali requisiti, le censure contro la revoca del nulla osta non risultano prima facie idonee.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →