Cassazione Civile, Ordinanza n. 22687/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio ereditaria tra più coeredi dinanzi al Tribunale di Roma, poi definito dalla Corte d'appello di Roma. Nel giudizio di secondo grado, promosso da uno dei coeredi, la ricorrente risultava contumace. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e dell'art. 3, comma 1, della l. n. 53 del 1994, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto decidere in sua contumacia perché la notificazione dell'atto di appello sarebbe stata nulla: l'impugnazione era stata notificata a più parti presso un unico difensore mediante consegna di una sola copia, o comunque di un numero di copie inferiore rispetto al numero dei destinatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura si ponesse in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui ha dato continuità. È stato affermato che la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, con consegna di una sola copia o di un numero inferiore di copie, è valida ed efficace. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene valida la notificazione dell'impugnazione al procuratore comune per più parti
art. 331 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte ribadisce però che la notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti è valida anche con consegna di una sola copia
art. 3, comma 1, l. n. 53 del 1994
invocato dalla ricorrente in tema di notificazione; la Corte non ravvisa la denunciata nullità
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato come base dell'inammissibilità del ricorso, perché la censura è in contrasto con orientamento consolidato della Corte
art. 170 c.p.c.
richiamato nel principio di diritto per affermare che, anche nelle notificazioni endoprocessuali, il procuratore costituito è destinatario dell'atto
art. 330, primo comma, c.p.c.
richiamato per estendere il medesimo principio anche alle notificazioni dell'atto di impugnazione
art. 285 c.p.c.
richiamato in via analogica per sottolineare che il procuratore è destinatario della notificazione della sentenza ai fini del termine d'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata presso il procuratore costituito per più parti è valida anche se viene consegnata una sola copia dell'atto, o comunque un numero di copie inferiore al numero dei destinatari.
- Ai fini della validità della notificazione dell'impugnazione, il procuratore costituito non è un mero intermediario materiale, ma il destinatario dell'atto, in ragione dell'obbligo di informare i rappresentati sullo svolgimento e sull'esito del processo.
- Il principio di ragionevole durata del processo consente di interpretare le regole sulla notificazione in modo da evitare formalismi non necessari, purché non sia compromesso il diritto di difesa.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, il vizio può integrare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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