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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22687/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ereditaria tra più coeredi dinanzi al Tribunale di Roma, poi definito dalla Corte d'appello di Roma. Nel giudizio di secondo grado, promosso da uno dei coeredi, la ricorrente risultava contumace. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e dell'art. 3, comma 1, della l. n. 53 del 1994, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto decidere in sua contumacia perché la notificazione dell'atto di appello sarebbe stata nulla: l'impugnazione era stata notificata a più parti presso un unico difensore mediante consegna di una sola copia, o comunque di un numero di copie inferiore rispetto al numero dei destinatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura si ponesse in contrasto con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui ha dato continuità. È stato affermato che la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, con consegna di una sola copia o di un numero inferiore di copie, è valida ed efficace. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata, con condanna della ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene valida la notificazione dell'impugnazione al procuratore comune per più parti

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte ribadisce però che la notificazione dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti è valida anche con consegna di una sola copia

  • art. 3, comma 1, l. n. 53 del 1994

    invocato dalla ricorrente in tema di notificazione; la Corte non ravvisa la denunciata nullità

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato come base dell'inammissibilità del ricorso, perché la censura è in contrasto con orientamento consolidato della Corte

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato nel principio di diritto per affermare che, anche nelle notificazioni endoprocessuali, il procuratore costituito è destinatario dell'atto

  • art. 330, primo comma, c.p.c.

    richiamato per estendere il medesimo principio anche alle notificazioni dell'atto di impugnazione

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato in via analogica per sottolineare che il procuratore è destinatario della notificazione della sentenza ai fini del termine d'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata presso il procuratore costituito per più parti è valida anche se viene consegnata una sola copia dell'atto, o comunque un numero di copie inferiore al numero dei destinatari.
  • Ai fini della validità della notificazione dell'impugnazione, il procuratore costituito non è un mero intermediario materiale, ma il destinatario dell'atto, in ragione dell'obbligo di informare i rappresentati sullo svolgimento e sull'esito del processo.
  • Il principio di ragionevole durata del processo consente di interpretare le regole sulla notificazione in modo da evitare formalismi non necessari, purché non sia compromesso il diritto di difesa.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, il vizio può integrare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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